Cassazione penale, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 31717
Il trasferimento allâestero del coniuge affidatario di un minore non integra, di per sĂŠ, gli estremi del delitto di cui allâart. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per violazione degli obblighi concernenti il diritto di visita dellâaltro genitore.
Nella valutazione della condotta del coniuge affidatario non può infatti prescindersi dallâapplicazione dei principi introdotti nel nostro ordinamento dalla Convenzione dellâAja sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, che â come altresĂŹ meglio precisato dalla richiamata sentenza n. 6014/2005 della Cassazione Civile â distingue nettamente il diritto di affidamento dal diritto di visita, prevedendo per le due situazioni una tutela differenziata.
Se il genitore affidatario che adduca che il minore, in violazione del diritto di affidamento, è stato trasferito o trattenuto in altro Stato può rivolgersi allâAutoritĂ centrale della residenza abituale del minore (o a quella di ogni altro Stato contraente) al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno in patria del minore stesso(art. 8, 1 comma Convenzione), una tutela affievolita è prevista per il titolare del diritto di visita.
La disciplina del diritto di visita, definito dallâart. 5 della Convenzione come âil diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempoâ, si compendia nellâunica norma di cui allâart. 21 che prevede la mera possibilitĂ per il suo titolare di inoltrare una domanda allâAutoritĂ centrale di uno Stato contraente in ordine allâorganizzazione ovvero alla tutela dellâeffettivo esercizio del diritto di visita.
In altri termini, a fronte del legittimo esercizio del diritto dellâaffidatario di trasferire allâestero la propria residenza recando con sĂŠ il minore, vi è una tutela meno intensa per lâaltro coniuge non affidatario il quale non può pretendere il rientro del minore nello Stato ma solamente che sia garantito lâeffettivo esercizio del diritto di visita, anche attraverso una ridefinizione delle relative modalitĂ .
La Cassazione penale, nella sentenza in commento ha pertanto ritenuto che ÂŤla liceitĂ del trasferimento del genitore affidatario, collegato alla diritto di scelta della residenza che legittimamente gli spetta, non può configurare âelusioneâ del provvedimento del presidenziale del quale, in conseguenza di tale mutata situazione, può essere modificato nei suoi contenuti a richiesta del genitori cui il diritto di visita risulta, nel suo concreto esercizio, di difficile realizzazione. Il genitore non affidatario (âŚ) può sollecitare lâAutoritĂ centrale, a norma dellâart. 21 della Convenzione, a compiere tutti âi passi necessari per rimuovere, per guanto possibile, ogni ostacolo allâesercizio del suo dirittoâÂť.
Sulla scorta di tali principi è stata pertanto annullata senza rinvio âperchĂŠ il fatto non sussisteâ la sentenza di condanna pronunciata dai giudici di merito nei confronti di una donna tedesca trasferitasi in Germania assieme al figlio minore, del quale aveva lâaffidamento, senza il consenso dellâaltro genitore italiano e residente in Italia, malgrado il tribunale avesse previsto un preciso diritto di visita in favore di questâultimo.
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Cassazione penale, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 31717





