Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599
Può essere trascritto in Italia in quanto non contrasta con lâordine pubblico lâatto di nascita formato allâestero in cui un bambino è registrato come figlio di due madri: colei che lo ha partorito e quella che ha donato lâovulo, fecondato con seme di uomo anonimo.
Secondo la Suprema Corte ÂŤâŚdeve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli. Infatti, âil matrimonio non costituisce piĂš elemento di discrimine nei rapporti tra i coniugi e figli (âŚ) identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altriâ (v. Corte cost. n. 166 del 1998): di conseguenza, lâelemento di discrimine rappresentato dalla diversitĂ di sesso tra i genitori â che è tipico dellâistituto matrimoniale â non può giustificare una condizione deteriore per i figli nĂŠ incidere negativamente sul loro status.
Inoltre, questa Corte (sent. n. 601 del 2013) ha escluso che vi siano certezze scientifiche, dati di esperienza o indicazioni di specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dallâinserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale, atteso che lâasserita dannositĂ di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio.
Che le coppie di persone dello stesso sesso ben possano adeguatamente accogliere figli e accudirli, è ora confermato dalla possibilità di adottarli, a norma della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d) (cfr. Cass. n. 12962 del 2016).
La famiglia è sempre piÚ intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti: al diritto spetta di tutelare proprio tali rapporti, ricercando un equilibrio che permetta di contemperare gli interessi eventualmente in conflitto, avendo sempre come riferimento, ove ricorra, il prevalente interesse dei minori.
La nozione di âvita familiareâ, nella quale è ricompresa lâunione tra persone dello stesso sesso (cfr. Corte Edu, 24 giugno 2010, c. Austria e, da ultimo, 27 luglio 2015, Oliari c. Italia), neppure presuppone necessariamente la discendenza biologica dei figli, la quale non è piĂš considerata requisito essenziale della filiazione (secondo la Corte Cost. n. 162 del 2016, p. 6, âil dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessaâ). E, comunque, tale requisito â è opportuno ribadire â sussiste nel caso in esame, avendo una dona partorito e lâaltra donato il proprio patrimonio genetico.
Pertanto, al riconoscimento di un atto di nascita straniero, formato validamente in Spagna, da cui risulti che il nato è figlio di due donne (avendolo lâuna partorito e lâaltra contribuito alla nascita, donando lâovulo alla prima, nellâambito di un progetto genitoriale realizzato da una coppia coniugata in quel paese), non è opponibile un principio di ordine pubblico, consistente nella pretesa esistenza di un vincolo o divieto costituzionale che precluderebbe alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertĂ delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia, a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie di persone di sesso diversoÂť.
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Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599






