Cassazione civile, sez. lavoro, 1 dicembre 2008, n. 28519

Secondo l’art. 28 dell’Ordinamento della professione di giornalista (Legge n. 69/1963) “All’albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici”.
Per la direzione delle testate a carattere tecnico, professionale o scientifico (con esclusione dei periodici sportivi e cinematografici) è dunque sufficiente l’iscrizione negli elenchi speciali di cui al citato art. 28, mentre per la direzione di una pubblicazione periodica in generale è richiesta l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti.
Ne deriva che, se per la direzione delle suddette testate è sufficiente l’iscrizione all’elenco speciale, a maggior ragione i semplici dipendenti delle stesse non debbono essere giornalisti iscritti all’albo professionale e, quindi, nel relativo rapporto di lavoro può legittimamente non essere applicato il contratto collettivo giornalistico.

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Cassazione civile, sez. lavoro, 1 dicembre 2008, n. 28519