Cassazione civile, sez. unite, 30 giugno 2016, n. 13378
Il termine entro cui è possibile correggere la dichiarazione dei redditi ed opporsi alle pretese dellâ amministrazione finanziaria coincide con il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo dâimposta successivo.
ÂŤLa possibilitĂ di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato lâindicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito dâimposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui allâart. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo dâimposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
La possibilitĂ di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per lâamministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dallâalt. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il rimborso del versamenti diretti di cui allâart. 38 del D.P.R. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalitĂ della dichiarazione integrativa di cui allâalt. 2 comma 8 bis dpr 322/1998.
Il contribuente, indipendentemente dalle modalitĂ e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dallâalt. 2 dpr 322/1998 e dallâistanza di rimborso di cui allâart. 38  D.P.R. 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dellâamministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sullâobbligazione tributariaÂť.
Art. 43 DPR 600/1973
Termine per lâaccertamento
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla lâavviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti lâaccertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dellâAgenzia delle entrate. Nellâavviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullitĂ , i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dellâufficio delle imposte.
Cassazione civile, sez. unite, 30 giugno 2016, n. 13378






