Riscossione
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Gazz. Uff., 16 ottobre 1973, n. 268 - Suppl. Ord.)
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Titolo I
Riscossione delle imposte
Capo I
Versamenti diretti
Articolo 1
ModalitĂ di riscossione.
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
Articolo 2
Riscossione per ritenuta diretta.
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalitĂ previste dalle norme sulla contabilitĂ generale dello Stato.
Articolo 3
Riscossione mediante versamenti diretti.
Sono riscosse mediante versamento diretto allâesattoria:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25- bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dellâart. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
[2) gli acconti dovuti ai sensi dellâart. 4 per lâimposta sul reddito delle persone fisiche; ]
3) lâimposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchĂŠ lâimposta sostitutiva di cui allâart. 16- bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;
[4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui allâart. 26, commi primo e secondo, e allâart. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo dâimposta ancorchè non corrisposti;]
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) lâimposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltĂ di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dellâesercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a ) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dellâart. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1;
b ) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dellâart. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1);
c) lâimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonchĂŠ lâimposta sostitutiva di cui allâart. 16- bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dellâimposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dellâart. 16 del medesimo decreto;
d ) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui allâart. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo dâimposta ancorchè non corrisposti;
e ) le ritenute alla fonte sui redditi di cui allâart. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo dâimposta ancorchè non corrisposti;
f ) le ritenute sui redditi di cui allâart. 26, commi 3, 3- bis e 5, del decreto indicato nel n. 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari;
g ) le ritenute alla fonte sui premi di cui allâart. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo dâimposta ancorchè non corrisposti;
h ) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dellâart. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546;
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Articolo 3 bis
Versamento diretto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche.
Il versamento dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dellâarticolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui allâart. 54 del regolamento per lâamministrazione del patrimonio e per la contabilitĂ generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. Lâazienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante lâindicazione dellâimporto dellâordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e lâimpegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalitĂ di rilascio dellâattestazione, nonchĂŠ le modalitĂ per lâesecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti allâamministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando lâammontare del versamento stesso non supera le lire mille.
Articolo 4
Acconti di imposta.
[A titolo di acconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dellâimposta relativa allâimponibile dichiarato nellâanno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.
Lâacconto è ridotto al venti per cento, da versare in unâunica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nellâanno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nellâanno precedente.
Lâacconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione.]
Articolo 5
Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.
[Il versamento diretto di cui al primo comma dellâart. 3 si esegue allâesattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Il versamento eventualmente effettuato allâesattoria incompetente è valido salva lâapplicazione della sanzione di cui allâart. 93. Lâesattoria che ha ricevuto il versamento deve informare lâufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.]
Articolo 5 bis
Versamento ad ufficio incompetente.
Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla attribuzione dellâaggio, il cui pagamento verrĂ effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.
Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui allâart. 93.
Articolo 6
Distinta dei versamenti diretti.
Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalitĂ del contribuente, domicilio fiscale, lâimposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalitĂ del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare semprechÊ nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.
Articolo 7
Versamento diretto mediante conti correnti postali.
Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sullâapposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dallâart. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.
[ Il versamento allâufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto. ].
Articolo 8
Termini per il versamento diretto.
I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e allâesattoria devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dallâart. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a ), f ) e h ), e sono maturati i premi di cui alla lettera g ) dello stesso secondo comma;
[2) dal 10 al 18 aprile per la prima o per lâunica quota e dal 10 al 18 giugno per la seconda quota dei versamenti previsti dallâart. 3, primo comma, n. 2);]
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per lâimposta sul reddito delle persone giuridiche e per lâimposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dellâart. 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per lâimposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo art. 3, secondo comma, lettera c );
3- bis ) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo dâimposta per i versamenti previsti dallâart. 3, secondo comma, lettera e );
3- ter ) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dallâart. 3, secondo comma, lettera d );
[4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dellâart. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;]
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui allâart. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nellâ articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dallâ articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b ), dellâart. 3, restano fermi i termini indicati nellâart. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.]
Le ritenute operate dallâAmministrazione postale ai sensi del secondo comma dellâart. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalitĂ da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Articolo 9
Mancato o ritardato versamento diretto .
[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica lâinteresse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora lâinteresse non sia stato versato dal contribuente contestualmente allâimposta esso viene calcolato dallâufficio ed iscritto a ruolo.
Lâinteresse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dallâufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.]
Capo II
Riscossione mediante ruoli
Articolo 10
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) âconcessionarioâ: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) âruoloâ: lâelenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dallâufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
Articolo 11
Oggetto e specie dei ruoli .
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
Articolo 12
Formazione e contenuto dei ruoli
1. Lâufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nellâambito territoriale cui il ruolo si riferisce .
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonchĂŠ le modalitĂ dellâintervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento allâeventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo allâiscrizione .
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dellâufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo .
4-bis. Lâestratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dallâiscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui allâarticolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nellâambito delle procedure previste dal codice della crisi dâimpresa e dellâinsolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nellâambito della cessione dellâazienda, tenuto conto di quanto previsto dallâarticolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Articolo 12 bis
Importo minimo iscrivibile a ruolo.
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dallâarticolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Articolo 13
Termine per la formazione e lâinvio dei ruoli allâintendenza.
[I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati allâintendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.
Dalla consegna dei ruoli allâintendenza di finanza è redatto processo verbale induplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso lâufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli allâintendenza di finanza.]
Articolo 14
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dallâufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Articolo 15
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dallâufficio ma non ancora definitivi, nonchĂŠ i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dellâatto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Nel caso in cui sia stata presentata unâistanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dellâarticolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dallâufficio dellâAgenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.
La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresĂŹ in caso di accoglimento dellâistanza di cui allâ articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
[Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a ) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metĂ dellâimposta corrispondente allâimponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
b ) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dellâimposta corrispondente allâimponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
c ) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte dâappello, per lâammontare corrispondente allâimponibile o al maggior imponibile da queste determinato.]
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per lâiscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti dâimposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Articolo 15 bis
Iscrizioni nei ruoli straordinari.
1. In deroga allâarticolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per lâintero importo risultante dallâavviso di accertamento, anche se non definitivo.
Articolo 15 ter
Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dellâattivitĂ di controllo dellâAgenzia delle entrate
1. In caso di rateazione ai sensi dellâarticolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e lâiscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dellâarticolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e lâiscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchĂŠ della sanzione di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metĂ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. Ă esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, e dellâarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dellâarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonchĂŠ in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede allâiscrizione a ruolo dellâeventuale frazione non pagata, della sanzione di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata allâimporto non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. Lâiscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
Articolo 16
Versamenti diretti non computati.
[Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dellâart. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, lâufficio delle imposte, su segnalazione dellâesattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete allâesattore soltanto lâaggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti. ]
Articolo 17
Termini di decadenza per lâiscrizione a ruolo
[1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a ) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dellâattivitĂ di liquidazione prevista dallâ art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b ) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dellâattivitĂ di controllo formale prevista dallâ art. 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c ) entro il 31 dicembre dellâanno successivo a quello in cui lâaccertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dellâufficio.]
Articolo 18
Ripartizione delle imposte in rate.
[Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.
Lâimposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.
Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.
Le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36- bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente.]
Articolo 19
Dilazione del pagamento.
1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltĂ economico-finanziaria, lâAgenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029â.
1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltĂ economico-finanziaria, lâAgenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029 .
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà , documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, allâIndicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e allâentitĂ del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente giĂ in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), allâindice di liquiditĂ e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente giĂ in rateazione e il valore della produzione .
1.3. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono stabilite le modalitĂ di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresĂŹ individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza. [In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno].
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dellâeventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dellâeventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi  quelli  già  iscritti  alla  data  di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive .
1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dellâarticolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1.
1-quater.2. Il pagamento  della  prima  rata  determina lâestinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto lâincanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato giĂ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati .
[1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità , in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilitĂ per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma .]
[2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dellâinizio della procedura esecutiva.]
3. In caso di mancato pagamento, [della prima rata o, successivamente,] nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive :
a ) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b ) lâintero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzatoâ.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previsteâ.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o piÚ carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nellâatto di accoglimento dellâistanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
[4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, lâeventuale fidejussore o il terzo datore dâipoteca non versa lâimporto garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente lâindicazione delle generalitĂ del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ovvero del terzo datore dâipoteca ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. ]
Articolo 19 bis
Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad unâarea significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non piĂš di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
Articolo 20
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od allâaccertamento dâufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.
Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autoritĂ competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi .
Articolo 21
Interessi per dilazione del pagamento .
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dellâart. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.
Lâammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dellâimposta ed è riscosso unitamente allâimposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dallâart. 20 e dal presente articolo.
Articolo 22
Attribuzione degli interessi.
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano allâente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Articolo 23
EsecutorietĂ dei ruoli.
[1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dallâente o dallâamministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dellâamministrazione finanziaria competenti allâapposizione del visto di esecutorietĂ .]
Articolo 24
Consegna del ruolo al concessionario
1. Lâufficio consegna il ruolo al concessionario dellâambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalitĂ indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali lâaffidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalitĂ telematiche.
Articolo 25
Cartella di pagamento
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [entro lâultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dellâunica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dellâanno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dellâattivitĂ di liquidazione prevista dallâ articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchĂŠ del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto dâimposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dellâattivitĂ di controllo formale prevista dallâ articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui lâaccertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dellâufficio.
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dellâultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui allâarticolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per lâammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca lâammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o lâannullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nellâaccordo di ristrutturazione dei debiti di cui allâarticolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui allâarticolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dellâarticolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara lâannullamento dellâaccordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o lâannullamento dellâaccordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dellâarticolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dellâaccordo, ai sensi dellâarticolo 11, comma 5, o dellâarticolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dellâarticolo 11, comma 5, e dellâarticolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede allâinsinuazione al passivo ai sensi dellâarticolo 87, comma 2, senza necessitĂ di notificare la cartella di pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformitĂ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene lâintimazione ad adempiere lâobbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con lâavvertimento che, in mancanza, si procederĂ ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche lâindicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.
Art. 25 bis
Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilitĂ sussidiaria
1. In caso di responsabilitĂ sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per lâintera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. Lâagente della riscossione dĂ immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
Articolo 26
Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piĂš formalitĂ , le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica lâattivitĂ svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nellâavviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è lâabitazione, lâufficio o lâazienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalitĂ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, allâindirizzo del destinatario risultante dallâindice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nellâINI-PEC, allâindirizzo dichiarato allâatto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dellâarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, allâufficio o allâazienda, non è richiesta la sottoscrizione dellâoriginale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dallâart. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalitĂ stabilite dallâart. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui lâavviso del deposito è affisso nellâalbo del comune.
Lâesattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dellâavvenuta notificazione o lâavviso di ricevimento ed ha lâobbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dellâamministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dellâart. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dellâ articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 27
Luogo e tempo del pagamento.
[Il pagamento dellâimposta deve essere effettuato presso la sede dellâesattoria entro otto giorni dalla scadenza.
Se ai sensi del capitolato dâappalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dellâesattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dellâora di inizio della riscossione.
Lâadempimento dellâanzidetta pubblicitĂ deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.]
Articolo 28
ModalitĂ di pagamento.
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dellâoperazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalitĂ di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalitĂ devono essere tali da assicurare lâindicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dellâimposta pagata.
3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se lâassegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.
Articolo 28 bis
Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.
I soggetti tenuti al pagamento dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, dellâimposta sul reddito delle persone giuridiche, dellâimposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui allâart. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dellâart. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchĂŠ le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato allâacquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti dâimposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
LâAmministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene lâesistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, lâinteresse dello Stato ad acquisirli.
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita unâapposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione lâinteressato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
[ Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.]
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.
Lâinteressato può revocare la propria proposta di cessione allâatto dellâaudizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dellâaccettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietĂ dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, lâinteressato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, lâimporto dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
Qualora lâinteressato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma lâimporto integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente. Qualora lâAmministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.
Articolo 28 ter
(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti dâimposta).
1. In sede di erogazione di un rimborso dâimposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, lâAgenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente allâobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piĂš cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione allâagente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilitĂ speciali di cui allâarticolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, lâagente della riscossione notifica allâinteressato una proposta di compensazione tra il credito dâimposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo lâazione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, lâagente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dellâarticolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dellâimporto complessivamente dovuto a seguito dellâiscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e lâagente della riscossione comunica in via telematica allâAgenzia delle entrate che non ha ottenuto lâadesione dellâinteressato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dellâagente della riscossione, fino al 31 dicembre dellâanno successivo a quello di messa a disposizione, per lâavvio dellâazione esecutiva.
[5. Allâagente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dellâinvito di cui al comma 2, nonchĂŠ un rimborso forfetario pari a quello di cui allâarticolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.]
6. Con regolamento del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalitĂ di attuazione, i limiti e le condizioni per lâapplicazione del presente articolo.
Articolo 28 quater
Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati allâagente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dallâarticolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate allâarticolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante lâapposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dellâiscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Lâestinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dellâesistenza e validitĂ della certificazione. Qualora la regione, lâente locale o lâente del Servizio sanitario nazionale non versi allâagente della riscossione lâimporto oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, lâagente della riscossione ne dĂ comunicazione ai Ministeri dellâinterno e dellâeconomia e delle finanze e lâimporto oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato allâente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, lâagente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. [Le modalitĂ di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.]
Articolo 28 quinquies
(Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, [maturati al 31 dicembre 2012] nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con lâutilizzo del sistema previsto dallâ articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dellâ articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dellâ articolo 5, comma 1-bis, dellâarticolo 5-bis, dellâarticolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dellâarticolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dellâ articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dellâarticolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dellâ articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dellâ articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi lâindicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dallâAgenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dellâeconomia e delle finanze â Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalitĂ idonee a garantire lâutilizzo univoco del credito certificato. Qualora lâente pubblico nazionale, la regione, lâente locale o lâente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilitĂ speciale numero 1778 âFondi di bilancioâ lâimporto certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui allâ articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene lâimporto certificato mediante riduzione delle somme dovute allâente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dellâ articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dĂ comunicazione ai Ministeri dellâinterno e dellâeconomia e delle finanze e lâimporto è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato allâente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dellâinterno e dellâeconomia e delle finanze formano i ruoli per lâagente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
2. I termini e le modalitĂ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze.
Art. 28 sexies
Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con lâutilizzo del sistema previsto dallâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolaritĂ ai sensi dellâarticolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dallâarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dellâarticolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi lâindicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dallâAgenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dellâeconomia e delle finanze â Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalitĂ idonee a garantire lâutilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 è consentita sino a concorrenza dellâimposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi dâimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalitĂ di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
Articolo 29
Rilancio della quietanza.
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
[Lâesattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dellâuso, dallâufficio delle imposte].
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.
Articolo 30
Interessi di mora
1. Decorso inutilmente il termine previsto dallâart. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Articolo 31
Imputazione dei pagamenti.
Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sullâammontare delle prime, comprese le indennitĂ di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute lâimputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla piĂš remota, al debito dâimposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennitĂ di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennitĂ di mora.
Per i debiti di imposta giĂ scaduti lâimputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piĂš remota.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
Articolo 32
ResponsabilitĂ solidale dei nuovi possessori di immobili.
Agli effetti dellâimposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietĂ o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, lâintendente di finanza dispone, su richiesta dellâinteressato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Articolo 33
ResponsabilitĂ solidale per lâimposta locale sui redditi.
Quando il presupposto dellâimposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piĂš soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarietĂ di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piĂš soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
Articolo 34
ResponsabilitĂ solidale per lâimposta sui redditi delle persone fisiche.
Le persone i cui redditi per lâaccertamento dellâimposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dellâimposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di questâultimo.
La responsabilitĂ solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dellâaliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dellâarticolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per lâanno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
Articolo 35
SolidarietĂ del sostituto di imposta.
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato nÊ le ritenute a titolo di imposta nÊ i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
Articolo 36
ResponsabilitĂ ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.
I liquidatori dei soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono allâobbligo di pagare, con le attivitĂ della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente allâassegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata allâimporto dei crediti dâimposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica allâatto dello scioglimento della societĂ o dellâente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dellâimposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilitĂ stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.
Le responsabilitĂ previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivitĂ sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilitĂ di cui ai commi precedenti e accertata dallâufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dellâart. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso lâatto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dellâart. 39 .
Articolo 37
Rimborso di ritenute dirette.
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere allâintendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dellâobbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.
Avverso la decisione dellâintendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dellâintendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Al rimborso lâintendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.
Articolo 38
Rimborso di versamenti diretti
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare allâintendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede lâesattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dellâobbligo di versamento.
Lâistanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Lâintendente di finanza, sentito lâufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dellâarticolo precedente.
Quando lâimporto del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dellâart. 3 è superiore a quello dellâimposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dellâart. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, lâintendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dellâufficio.
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dellâ articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societĂ non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societĂ che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dallâ articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dallâ articolo 44, primo comma.
Articolo 39
Sospensione amministrativa della riscossione .
1. Il ricorso contro il ruolo di cui allâart. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, lâufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltĂ di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo [; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dallâufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione].
Articolo 40
Rimborso dellâimposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.
[ 1. Quando lâimposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella giĂ iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dallâufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.]
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 4, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni in Legge 27 giugno 1994, n. 413 e, successivamente, abrogato dallâarticolo 37, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Articolo 41
Rimborso dâufficio.
Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti allâufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando lâammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dellâimposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dellâart. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonchĂŠ per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dellâufficio delle imposte, lâintendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.
Articolo 42
Esecuzione del rimborso.
Del rimborso disposto lâufficio delle imposte dĂ avviso al contribuente nonchĂŠ al cessionario nei casi previsti dallâart. 43-bis.
Il concessionario è tenuto a rimborsare anche lâindennitĂ di mora eventualmente riscossa.
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con lâindicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
Lâelenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme giĂ riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del contribuente lâavvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilitĂ fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nellâelenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dellâimposta cui lo sgravio si riferisce.
[ Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille. ].
Articolo 42 bis
Esecuzione del rimborso dâufficio tramite procedura automatizzata.
Per lâesecuzione dei rimborsi previsti dallâart. 38, quinto comma, e dallâart. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuate a norma dellâ art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
Entro lâanno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno dâimposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalitĂ dellâavente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e lâammontare dellâimposta da rimborsare, nonchĂŠ riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dellâufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita lâammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44- bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonchĂŠ lâesattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalitĂ e il domicilio fiscale, nonchĂŠ lâammontare dellâimposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piĂš ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca dâItalia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elencati stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con lâindicazione del numero e dellâimporto complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalitĂ indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dellâart. 1, lettera b ), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato allâindirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dellâart. 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalitĂ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca dâItalia â Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalitĂ stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Articolo 43
Recupero di somme erroneamente, rimborsate.
Lâufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piĂš ampio, entro il termine di cui allâarticolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi .
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dellâart. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base allâavviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per lâimposta o la maggiore imposta accertata lâapplicazione degli interessi ai sensi dellâart. 20. Nellâavviso di accertamento deve essere espressamente indicato lâammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
Lâintendente di finanza dĂ comunicazione allâufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.
Articolo 43 bis
Cessione dei crediti di imposta.
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dellâart. 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 lâapplicazione delle disposizioni dellâart. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali lâufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. Lâatto di cessione deve essere notificato allâufficio delle entrate o al centro di servizio nonchĂŠ al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui allâart. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Articolo 43 ter
Cessione delle eccedenze nellâambito del gruppo
1. Le eccedenze dellâimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellâimposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societĂ o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piĂš societĂ o allâente dello stesso gruppo, senza lâosservanza delle formalitĂ di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dellâamministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze [si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed] è efficace a condizione che lâente o societĂ cedente indichi nella dichiarazione [stessa] gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
2-bis. In caso di cessione dellâeccedenza dellâimposta sul reddito delle societĂ risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui allâarticolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dellâimporto ceduto non determina lâinefficacia ai sensi del secondo comma [se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante]. In tale caso si applica la sanzione di cui allâ articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
[3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dellâimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellâimposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.]
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo lâente o societĂ controllante e le societĂ da questo controllate; si considerano controllate le societĂ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilitĂ limitata le cui azioni o quote sono possedute dallâente o societĂ controllante o tramite altra societĂ controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dallâinizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societĂ e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette allâimposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nellâelenco di cui alla lettera a ) del comma 2 dellâart. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nellâelenco di cui alla lettera a ) del comma 2 dellâarticolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dellâart. 43- bis.
Articolo 44
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate .
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, allâinteresse del 6% per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dellâultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dellâordinativo emesso dallâintendente di finanza o dellâelenco di rimborso.
Lâinteresse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nellâart. 38, quinto comma e nellâart. 41, secondo comma.
Lâinteresse è calcolato dallâufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dallâintendente di finanza ed è a carico dellâente destinatario del gettito dellâimposta.
Articolo 44 bis
Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata
Per i rimborsi effettuati con le modalitĂ di cui allâart. 42- bis, lâinteresse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza deltermine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dellâordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso dâimposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui allâart. 42- bis, che dispongono il rimborso dâimposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42- bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso dâimposta.
Sia per il rimborso dâimposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa allâordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui allâart. 42- bis, quarto comma.
[Gli ordinativi che dispongono il rimborso dâimposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi.]
Titolo II
Riscossione coattiva
capo I
Disposizioni generali
Articolo 45
Riscossione coattiva.
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procedeâ.
Articolo 46
Delega ad altro concessionario.
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se lâattivitĂ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.
Articolo 47
GratuitĂ delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonchĂŠ la trascrizione dellâassegnazione prevista dallâart. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresĂŹ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario lâelenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Articolo 47 bis 2
GratuitĂ di altre attivitĂ e misura dellâimposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili
1. I competenti uffici dellâAgenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivitĂ di cui allâ articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, lâimposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.
Articolo 48
Tasse e diritti per atti giudiziari.
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metĂ e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Articolo 48 bis
Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societĂ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente allâobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piĂš cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza allâagente della riscossione competente per territorio, ai fini dellâesercizio dellâattivitĂ di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societĂ per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dellâ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dellâarticolo 19 del presente decreto nonchĂŠ ai risparmiatori di cui allâarticolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalitĂ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellâeconomia e delle finanze, lâimporto di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Capo II
Espropriazione forzata
sezione I
Disposizioni generali
Articolo 49
Espropriazione forzata.
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, [fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, lâavvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dallâente creditore;] il concessionario può altresĂŹ promuovere azioni cautelari e conservative, nonchĂŠ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute allâente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dellâente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dallâente creditore al concessionario della riscossione. [Lâente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante lâavvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario ].
[1-ter. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalitĂ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante lâavvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dallâente creditore in triplice copia ].
[1-quater. Nei casi di opposizione allâattivitĂ di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lâattivitĂ di riscossione qualora lâente creditore non abbia inviato la comunicazione dellâavvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore]
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalitĂ previste dallâ articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
Articolo 50
Termine per lâinizio dellâesecuzione
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se lâespropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, lâespropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalitĂ previste dallâarticolo 26, di un avviso che contiene lâintimazione ad adempiere lâobbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. Lâavviso di cui al comma 2 è redatto in conformitĂ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Articolo 51
Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi giĂ iniziati.
1. Qualora sui beni del debitore sia giĂ iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dellâesecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario lâimporto del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi giĂ iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dellâaggiudicazione o dellâassegnazione.
Articolo 52
Procedimento di vendita.
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessitĂ di autorizzazione dellâautoritĂ giudiziaria.
2. Lâincanto è tenuto e verbalizzato dallâufficiale della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facoltĂ di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dellâagente della riscossione, il quale interviene nellâatto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. Lâeccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi allâincasso.
2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltĂ di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui allâ articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.
2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dellâagente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dallâAgenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dellâarticolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore allâagente. Il rimborso dei costi sostenuti per lâeffettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato allâagente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, lâagente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui allâarticolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Articolo 53
Cessazione dellâefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nellâipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Articolo 54
Intervento dei creditori.
1. I creditori che intendono intervenire nellâesecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dellâarticolo 499 del codice di procedura civile.
2. Lâintervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per lâassegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Articolo 55
Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere lâassegnazione dei beni pignorati, nĂŠ rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Articolo 56
Deposito degli atti e del prezzo.
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dallâarticolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dellâesecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nellâesecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dellâesecuzione autorizza il concessionario a trattenere lâammontare del suo credito, depositando in cancelleria lâeventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Articolo 57
Opposizione allâesecuzione o agli atti esecutivi
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dallâarticolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilitĂ dei beni;
b) le opposizioni regolate dallâarticolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolaritĂ formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione allâesecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa lâudienza di comparizione delle parti avanti a sĂŠ con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dellâudienza, lâestratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Articolo 58
Opposizione di terzi.
1. Lâopposizione prevista dallâarticolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. Lâopposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nellâazienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nellâambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nellâazienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietĂ del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine allâiscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dellâiscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Articolo 59
Risarcimento dei danni.
1. Chiunque si ritenga leso dallâesecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dellâesecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Articolo 60
Sospensione dellâesecuzione.
1. Il giudice dellâesecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Articolo 61
Estinzione del procedimento per pagamento del debito.
1. Salvo quanto previsto dallâarticolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga allâufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dellâavvenuto pagamento.
Sezione II
Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare
Articolo 62
Disposizioni particolari sui beni pignorabili.
1. I beni di cui allâ articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivitĂ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dallâufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dallâart. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dellâespropriazione presso il debitore ancorchè i fondi stessi siano affittati.
Articolo 63
Astensione dal pignoramento.
1. Lâufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dallâarticolo 58, comma 3, in virtĂš di titolo avente data anteriore allâanno cui si riferisce lâentrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno..
Articolo 64
Custodia dei beni pignorati.
1. Salvo quanto disposto dallâarticolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dallâarticolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee allâaffidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Articolo 65
Notifica del verbale di pignoramento.
1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Articolo 66
Avviso di vendita dei beni pignorati
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e lâindicazione del giorno, dellâora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Articolo 67
Incanto anticipato.
1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dellâesecuzione può autorizzare il concessionario a procedere allâincanto in deroga ai termini previsti dallâarticolo 66.
Articolo 68
Prezzo base del primo incanto.
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dellâesecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Articolo 69
Secondo incanto.
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dallâarticolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metĂ del prezzo base del primo incanto.
Articolo 70
Beni invenduti.
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metĂ del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo lâapplicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato lâasporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dellâinvito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.
Articolo 71
Intervento degli istituti vendite giudiziarie.
1. Per lâasporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dallâarticolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalitĂ di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.
sezione III
Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi
Articolo 72
Pignoramento di fitti o pigioni
1. Lâatto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dellâarticolo 543 del codice di procedura civile, lâordine allâaffittuario o allâinquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza allâordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 24, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente dallâarticolo 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Articolo 72 bis
Pignoramento dei crediti verso terzi
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dallâarticolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dallâarticolo 72-ter del presente decreto lâatto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui allâarticolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, lâordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dellâatto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. Lâatto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dellâagente della riscossione procedente non abilitati allâesercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca lâindicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto allâannotazione di cui allâ articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza allâordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 72, comma 2.
Articolo 72 ter
Limiti di pignorabilitĂ .
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitĂ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dallâagente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui allâarticolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitĂ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono allâultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, lâAgenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dellâIstituto nazionale della previdenza sociale.
Articolo 73
Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o [si] è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dellâesecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dallâagente della riscossione anche con le modalitĂ previste dallâ articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.
Articolo 74
Vendita e assegnazione dei crediti pignorati
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito allâerario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilitĂ .
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Articolo 75
Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.
1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dellâesecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dallâarticolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, lâavvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Articolo 75 bis 2
Dichiarazione stragiudiziale del terzo
1. Decorso inutilmente il termine di cui allâarticolo 50, comma 1, lâagente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente allâadozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per lâadempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dallâarticolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Allâirrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dellâagente della riscossione procedente e con le modalitĂ previste dallâarticolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, lâufficio locale dellâAgenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere lâinformativa prevista dallâarticolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Sezione IV
Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
Articolo 76
Espropriazione immobiliare.
1. Ferma la facoltĂ di intervento ai sensi dellâ articolo 499 del codice di procedura civile, lâagente della riscossione:
a) non dĂ corso allâespropriazione se lâunico immobile di proprietĂ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non dĂ corso allâespropriazione per uno specifico paniere di beni definiti âbeni essenzialiâ individuato ai sensi dellâarticolo 514 del codice di procedura civile;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere allâespropriazione immobiliare se lâimporto complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. Lâespropriazione può essere avviata se è stata iscritta lâipoteca di cui allâ articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dallâiscrizione senza che il debito sia stato estinto.
2. Il concessionario non procede allâespropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dellâart. 79 e diminuito delle passivitĂ ipotecarie aventi prioritĂ sul credito per il quale si procede, è inferiore allâimporto indicato nel comma 1.
Articolo 77
Iscrizione di ipoteca
1. Decorso inutilmente il termine di cui allâart. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dellâimporto complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. Lâagente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere allâespropriazione di cui allâ art. 76, commi 1 e 2, purchĂŠ lâimporto complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se lâimporto complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dellâimmobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dellâart. 79, il concessionario, prima di procedere allâesecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dallâiscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede allâespropriazione.
2-bis. Lâagente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dellâimmobile una comunicazione preventiva contenente lâavviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarĂ iscritta lâipoteca di cui al comma 1.
Articolo 78
Avviso di vendita
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dellâart. 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a ) le generalitĂ del soggetto nei confronti del quale si procede;
b ) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c ) lâindicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui allâart. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d ) il giorno, lâora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e ) lâimporto complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo dâimposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione giĂ maturate;
f ) il prezzo base dellâincanto;
g ) la misura minima dellâaumento da apportare alle offerte;
h ) lâavvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dellâaggiudicatario;
i ) lâammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l ) il termine di versamento del prezzo di cui allâart. 82, comma 1;
m ) lâingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati allâespropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione lâavviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dallâarticolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nellâavviso di vendita, lâagente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.
Articolo 79
Prezzo base e cauzione
1. Il prezzo base dellâincanto è pari allâimporto stabilito a norma dellâart. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti lâimposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede lâattribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dellâufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dallâart. 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
Articolo 80
Pubblicazione e notificazione dellâavviso di vendita.
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto lâavviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dellâufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dellâesecuzione e allâalbo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, lâavviso di vendita è pubblicato sul sito internet dellâagente della riscossione.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dellâagente della riscossione, il giudice può disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicitĂ commerciale;
b) la vendita al valore stimato con lâausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dellâarticolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se lâagente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dallâarticolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dallâesecuzione del pignoramento stesso.
Articolo 81
Secondo e terzo incanto.
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dallâavviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Articolo 82
Versamento del prezzo.
1. Lâaggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dallâaggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dellâesecuzione con decreto dichiara la decadenza dellâaggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dellâultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, lâaggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Articolo 83
Progetto di distribuzione.
1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dellâesecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Articolo 84
Distribuzione della somma ricavata.
1. Il giudice dellâesecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dellâarticolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dellâesecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dellâarticolo 596 del codice di procedura civile.
Articolo 85
Assegnazione dellâimmobile allo Stato .
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dellâesecuzione lâassegnazione dellâimmobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dellâesecuzione gli atti del procedimento.
2. Il giudice dellâesecuzione dispone lâassegnazione, secondo la procedura prevista dallâart. 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta lâassegnazione non può essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dellâufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dellâultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Capo III
Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati
Articolo 86
Fermo di beni mobili registrati
1. Decorso inutilmente il termine di cui allâ articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dallâagente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente lâavviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarĂ eseguito il fermo, senza necessitĂ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino allâagente della riscossione che il bene mobile è strumentale allâattivitĂ di impresa o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dallâart. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dellâinterno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalitĂ , i termini e le procedure per lâattuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Capo IV
Procedure concorsuali
Sezione I
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Articolo 87
Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo .
1. Il concessionario può, per conto dellâAgenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui allâ articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dellâAgenzia delle entrate lâammissione al passivo della procedura.
2-bis Lâagente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo allâAgenzia delle entrate, anche in deroga alle modalitĂ indicate nellâ articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dellâAgenzia medesima.
Articolo 88
Ammissione al passivo con riserva.
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dellâarticolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni allâelenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se allâatto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dellâattivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dellâarticolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dellâarticolo 117 della medesima legge.
Articolo 89
Esenzione dellâazione revocatoria.
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dallâarticolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Sezione II
Concordato preventivo e amministrazione controllata
Articolo 90
Ammissione del debitore al concordato preventivo o allâamministrazione controllata.
1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o allâamministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivitĂ necessaria ai fini dellâinserimento del credito da esso portato nellâelenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nellâelenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Articolo 91
[Allâespropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sullâespropriazione immobiliare.
Il termine ad adempiere fissato nellâavviso di mora è ridotto a ventiquattro ore.
La trascrizione dellâavviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalitĂ previste dal codice della navigazione per il pignoramento.
Il prezzo base dellâincanto è determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.
Non è applicabile lâart. 87 del presente decreto.]
Articolo soppresso dallâarticolo 16, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 1999, n. 46
Articolo 91 bis
Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi
[1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietĂ del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresĂŹ, a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dallâ art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dellâinterno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalitĂ , i termini e le procedure per lâattuazione di quanto previsto nel presente articolo.]
Titolo III
Sanzioni
Articolo 92
Ritardati od omessi versamenti diretti .
[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dallâart. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma,lettera C), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dallâart. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dallâufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.
[Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di lire è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla metà della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza.]
Ă fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dallâart. 9.]
Articolo 92 bis
Mancata o irregolare documentazione probatoria.
[1. Ă soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dellâarticolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dellâufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonchĂŠ degli oneri deducibili, delle detrazioni dâimposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare lâimposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dellâarticolo 92.]
Articolo 93
Versamenti ad ufficio incompetente.
[Ă soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:
a ) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;
b ) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto allâesattoria;
c ) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria. ]
Articolo 94
Incompletezza delle distinte di versamento.
[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dallâart. 6 o del documento di conto corrente postale di cui allâart. 7 si applica a carico del soggetto dâimposta la pena pecuniaria da lire tremila a lire ventimila.
Lâesattore è tenuto a comunicare lâinfrazione allâufficio delle imposte.]
Articolo 95
Violazione dellâobbligo delle ritenute alla fonte.
[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dellâammontare non trattenuto, salva lâapplicazione delle sanzioni previste dallâart. 92 quando sia stato omesso il versamento.].
.
Articolo 96
Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.
[ Per lâinosservanza della disposizione dellâart. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta].
Articolo 97
MorositĂ nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.
[Per il mancato pagamento di tutte o dellâunica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.]
[Del mancato pagamento lâesattore deve dare comunicazione allâufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morositĂ .]
[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali lâintendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando lâapplicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.]
[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui allâart. 34 purchĂŠ si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.]
[Non si fa luogo allâapplicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilitĂ economica.]
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se lâammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni.]
[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e lâincapacitĂ prevista nellâart. 2641 del codice civile nonchĂŠ la cancellazione, per lo stesso periodo, dallâalbo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante lâistruzione o il giudizio a norma dellâart. 140 del codice penale.]
Articolo 98
Applicazione delle sanzioni.
[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, allâapplicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa e a fare rapporto allâautoritĂ giudiziaria per le violazioni costituenti reato.
Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dellâanno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dellâultima decisione non impugnata.
Le sopratasse dovute ai sensi dellâart. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.
Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.
Lâammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni caso allo Stato.]
Titolo IV
Norme transitorie e finali
Articolo 99
Versamento delle ritenute sui dividendi.
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nellâart. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
Articolo 100
Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtĂš dellâart. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi dâimposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dellâart. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dellâart. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nellâart. 18.
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.
Articolo 100 bis
Acconti di imposte sui redditi dellâanno 1974.
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nellâanno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalitĂ stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative allâanno 1974 o al primo periodo dâimposta ricadente nellâanno stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivitĂ delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 nĂŠ per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle societĂ cooperative e loro consorzi esenti dallâimposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dellâart. 10 e dellâart. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando lâammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di societĂ , avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorchĂŠ lâiscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.
Articolo 100 ter
Ammontare degli acconti.
Gli acconti dâimposta sono dovuti nella misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nellâart. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645;
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
Lâaliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nellâanno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dallâammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute dâacconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.
Articolo 100 quater
Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per lâanno 1974.
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dallâimposta sul reddito delle persone fisiche o dallâimposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per lâanno 1974 o per il primo periodo dâimposta ricadente nellâanno stesso.
Gli acconti dâimposta commisurati ai redditi imponibili di societĂ ed associazioni di cui allâart. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dallâimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.
Gli acconti dâimposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dallâimposta locale sui redditi dovuta per lâanno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle societĂ trasformate, fuse o incorporate sono detratti dallâimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societĂ risultante dalla trasformazione o fusione o della societĂ incorporante.
Se gli acconti dâimposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dellâanno 1974 o agli accertamenti di ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nellâart. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarĂ effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo dâimposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo dâimposta successivo.
Articolo 100 quinquies
Riscossione degli acconti .
Gli acconti dâimposta di cui allâart. 100- bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dellâanno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta allâautorizzazione dellâintendente di finanza prevista dallâart. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dellâintero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti dâimposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti lâannotazione â acconti dâimposta per lâanno 1974â.
Per la riscossione degli acconti dâimposta di cui allâart. 100- bis si applicano le disposizioni del presente decreto.
Articolo 100 sexies
Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per lâanno 1974 .
[Lâimposta sul reddito delle persone fisiche e lâimposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle societĂ e associazioni di cui allâarticolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nellâanno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere allâintendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.
Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dellâintendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.
Per lâiscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dellâart. 17, relative alle dichiarazioni presentate nellâanno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno.]
Articolo 101
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.
I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Articolo 102
ResponsabilitĂ solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.
Per i tributi di cui allâart. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
Articolo 103
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e lâesecutorietĂ dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonchĂŠ ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando lâautonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.
Articolo 104
Disposizioni abrogate.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
Articolo 105
Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.





