Tribunale dellâUnione europea, 10 dicembre 2015, T 615-14
Il Tribunale dellâUnione europea ha respinto il ricorso del Barcelona F.C. che chiedeva la registrazione come marchio comunitario dei contorni del suo stemma. Il marchio richiesto non consente ai consumatori di individuare lâorigine commerciale dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione.
Nellâaprile 2013, il FĂştbol Club Barcelona (in prosieguo: il âBarcelonaâ) ha chiesto allâUfficio per lâarmonizzazione nel mercato interno (UAMI) la registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo consistente nella forma del suo stemma per, tra gli altri, prodotti di carta, capi dâabbigliamento e attivitĂ sportive.
Nel maggio 2014, lâUAMI ha respinto la domanda di registrazione con la motivazione che il segno non era idoneo a richiamare lâattenzione dei consumatori sullâorigine commerciale dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda.
Il Barcelona ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dellâUnione europea contro la decisione dellâUAMI.
Nella sua sentenza odierna, il Tribunale conferma che nessuna delle caratteristiche del segno in questione contiene elementi di spicco tali da richiamare lâattenzione dei consumatori. Il marchio richiesto, infatti, sarebbe percepito dai consumatori piuttosto come una forma semplice e non consentirebbe loro di distinguere i prodotti o i servizi del suo titolare da quelli delle altre imprese. Il Tribunale osserva altresĂŹ che gli stemmi vengono utilizzati abitualmente in ambito commerciale a fini puramente decorativi, senza rivestire una funzione di marchio.
Di conseguenza, il segno in questione non possiede il carattere distintivo richiesto dal regolamento sul marchio comunitario (Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario) ai fini della sua registrazione. Il Tribunale rileva inoltre che il Barcelona non è riuscito a dimostrare che tale segno abbia acquisito un carattere distintivo in seguito allâuso.
Tribunale dellâUnione europea, 10 dicembre 2015, T 615-14






