Cassazione penale, sez. II, 25 maggio 2021, n. 30026
Lâuso del marchio CE contraffatto integra lâipotesi di frode in commercio e non quella di introduzione in commercio di prodotti falsi
Lâuso indebito del marchio CE non integra lâipotesi criminosa di cui allâart. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), che fa riferimento al marchio, inteso come elemento distintivo (segno o logo) idoneo ad identificare uno specifico prodotto o servizio rispetto ad altri (art. 2569 c.c. e r.d. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1),
Lâattestazione o marcatura CE ha la funzione di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo.
La marcatura CE non funge quindi da marchio di qualitĂ o dâorigine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dellâUE.
Ne consegue che lâapposizione del marchio CE contraffatto sui beni venduti configura il reato di frode in commercio di cui allâart. 515 del Codice Penale ovvero, nel caso in cui il bene non sia stato ancora consegnato al consumatore, il reato di tentativo di frode in commercio.
Art. 515 Codice Penale
Frode nellâesercizio del commercio.
Chiunque, nellâesercizio di unâattivitĂ commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna allâacquirente una cosa mobile per unâaltra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualitĂ o quantitĂ , diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un piĂš grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
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Cassazione penale, sez. II, 25 maggio 2021, n. 30026






