Cassazione civile, sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2976
Preuso del marchio. Lâuso precedente, anche in ambito ultra-locale, priva il marchio del requisito della novitĂ . Il marchio quindi non può essere registrato se crea confusione per il pubblico  a causa della identitĂ o somiglianza fra i segni e dellâidentitĂ o affinitĂ fra lâattivitĂ dâimpresa ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.
ÂŤIn tema di marchio di impresa, ai sensi della attuale lettera b) dellâart 12, comma 1, del Codice della ProprietĂ Industriale non possono costituire oggetto di registrazione i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno giĂ noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nellâattivitĂ economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identitĂ o somiglianza fra i segni e dellâidentitĂ o affinitĂ fra lâattivitĂ dâimpresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
lâuso precedente del segno in ambito ultra-locale, priva il marchio del requisito della novitĂ ;
lâuso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non costituisce ostacolo alla registrazione, nel solo caso in cui il registrante sia il solo preutente (o il suo avente causa) e non quando i preutenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso ultra-locale, siano due, ipotesi nella quale il preuso ultra-locale dellâaltro imprenditore priva il segno di novitĂ e impedisce la registrazioneÂť.
Cassazione civile, sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2976






