Cassazione civile, sez. II, 6 agosto 2015, n. 16562
ÂŤEssendo il Condominio un ente di gestione sfornito di personalitĂ distinta da quella dei suoi partecipanti, lâesistenza dellâorgano rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, nĂŠ, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dallâamministratore e di avvalersi dei mezzi dâimpugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dellâamministratore stesso che non lâabbia impugnata (vedi Cass. n. 6856 del 1993; Cass. n. 2392 del 1994; Cass. n. 8842 del 2001; Cass. n. 12588 del 2002; Cass. n. 9206 del 2006;â¨Cass. n. 10717 del 2011 e Cass. n. 14765 del 2012)Âť
Lâazione a tutela di un diritto comune â come lâimpugnativa di una sentenza di condanna emessa nei confronti dellâintero condominio â può dunque essere esercitata anche da un singolo condomino, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti, nĂŠ intervenienti in appello e senza che ciò determini passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di questâultimi, dato che lâinteresse per il quale il singolo agisce è comune a tutti i condomini, dovendo in tal caso ravvisarsi nei rapporti fra i condomini una forma di rappresentanza reciproca, attribuita a ciascuno di una legittimazione sostitutiva nascente dal fatto che ogni compartecipe non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere lâanalogo diritto degli altri.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione civile, sez. II, 6 agosto 2015, n. 16562






