Cassazione civile sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15705
Il singolo condomino non può occupare stabilmente uno spazio comune del fabbricato â nella fattispecie un volume tecnico adibito a deposito di attrezzature â impedendone di fatto lâuso da parte degli altri condomini.
Lâuso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, secondo il disposto dellâart. 1102 c.c., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nellâobbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini.
Simmetricamente, la norma in parola, intesa, altresĂŹ, ad assicurare al singolo partecipante, quanto allâesercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilitĂ di godimento della cosa, legittima questâultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilitĂ , non potendosi intendere la nozione di âuso pariteticoâ in termini di assoluta identitĂ di utilizzazione della âresâ, poichĂŠ una lettura in tal senso della norma âde quaâ, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.
Ă però evidente, in base alla costante interpretazione della Suprema Corte, che lâuso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non può mai estendersi allâoccupazione (come accertata nel caso in esame) pressochè integrale del bene, tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, allâusucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilitĂ (cosĂŹ Cass. Sez. 2, 04/03/2015, n. 4372; Cass. Sez. 2, 14/12/1994, n. 10699).
âLâuso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dellâart. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria lâunanimitĂ dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressochè integrale occupazione di un âvolume tecnicoâ dellâedificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprietĂ individualeâ.
Art. 1102 cod. civ. Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchÊ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Cassazione civile sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15705






