Cassazione civile, sez. unite, 12 dicembre 2014, n. 26243
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto ed a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi cui sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale, semprechĂŠ non rigetti la pretesa in base ad una individuata âragione piĂš liquidaâ, ha lâobbligo di rilevare â e, correlativamente, di indicare alle parti â lâesistenza di una causa di nullitĂ negoziale, pure se di natura speciale o âdi protezioneâ, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto lâaccertamento in via principale od incidentale in esito allâindicazione del giudice, la facoltĂ di dichiarare, in motivazione, la nullitĂ del negozio.
A seguire la sintesi dei poteri del giudice nelle azioni di impugnativa negoziale, cosĂŹ come estratti dalla sentenza:
ÂŤI rapporti tra nullitĂ negoziale ed impugnative contrattuali vanno cosĂŹ sintetizzati:
1) Il giudice ha lâobbligo di RILEVARE sempre una causa di nullitĂ negoziale;
2) Il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltĂ di DICHIARARE nel provvedimento decisorio sul merito la nullitĂ del negozio (salvo i casi di nullitĂ speciali o di protezione rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e RIGETTARE LA DOMANDA â di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -, specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullitĂ del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullitĂ negoziale;
3) Il giudice deve RIGETTARE la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento SENZA RILEVARE â NĂ DICHIARARE â lâeventuale nullitĂ , se fonda la decisione sulla base della individuata ragione piĂš liquida: non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validitĂ del negozio, non vi è alcuna questione circa (e non si forma alcun giudicato sul)la nullitĂ ;
4) Il giudice DICHIARA LA NULLITĂ del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, allâesito della eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;
5) Il giudice DICHIARA LA NULLITĂ del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;
6) In appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullitĂ in primo grado, il giudice HA SEMPRE FACOLTĂ DI RILEVARE DâUFFICIO LA NULLITĂâ.
Va infine osservato, prima di ricostruire attraverso un piĂš articolato schema sinottico le varie ipotesi che possono verificarsi nel giudizio di primo grado, come la rilevabilitĂ officiosa delle eccezioni in senso lato risulti posta in funzione di una concezione del processo che solo unâanalisi superficiale può ritenere âeccessivamente pubblicisticaâ, e che invece, piĂš pensosamente, fa leva sul valore della giustizia della decisioneÂť.
Cassazione civile, sez. unite, 12 dicembre 2014, n. 26243






