Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2014, n. 9865
Lâ actio nullitatis può essere esercitata in ogni tempo anche autonomamente rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione
Costituisce principio di diritto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui lâinesistenza giuridica o la nullitĂ radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra lâinteresse della parte ad una espressa rimozione dellâatto processuale viziato, nonchĂŠ, in ogni tempo, mediante unâazione di accertamento negativo (actio nullitatis), ovvero con unâeccezione (exceptio nullitatis) ed altresĂŹ in sede di opposizione allâesecuzione (Cass. n. 10784/99, nonchè n. 12291/01, n. 26040/05, 27428/09, n. 30067/11).
A tale riguardi è stato altresÏ affermato che, stante il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., ciò comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis).
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Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2014, n. 9865






