Cassazione penale, sez. V, 8 settembre 2021, n. 37876
Il provvedimento di anticipazione dellâorario dâudienza deve essere notificato al difensore, non basta la pubblicazione sul sito internet dellâufficio giudiziario
La pubblicazione dellâavviso di anticipazione dellâorario dâudienza sul sito internet dellâufficio giudiziario non può sostituire la notifica del provvedimento di anticipazione dellâorario di udienza.
In tema di disciplina processuale emergenziale da Covid-19, in assenza di deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali allâinstaurazione del contraddittorio, la notifica alle parti del provvedimento di anticipazione dellâudienza rispetto allâora prefissata non può ritenersi sostituita dalla pubblicazione dellâavviso sul sito dellâufficio giudiziario, anche se disposta in attuazione delle linee organizzative adottate dal dirigente dellâufficio per fronteggiare lâemergenza pandemica.
Nella fattispecie è accaduto la Corte dâAppello condannò lâimputato indagato per tentato omicidio a seguito di unâudienza in cui, assente il difensore di fiducia a causa del mutamento di orario non notificato, la stessa era stata svolta nominando un difensore dâufficio immediatamente reperibile.
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi difensiva , secondo cui era ravvisabile una nullitĂ per essere stata omessa la notifica dellâavviso di anticipazione dellâudienza, originariamente fissata in orario diverso, non rilevando la circostanza che la nuova data ed orario fossero stati pubblicati sul sito internet della Corte dâAppello.
La S.C. ha ribadito il principio secondo cui la circostanza che nellâesercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dallâart. 83, commi 6 e 7 lett. d), D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020), il Presidente della Corte dâappello abbia eventualmente stabilito la pubblicazione sul sito dellâufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze è una misura che non può ritenersi sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda lâinformazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro lâeffettiva partecipazione al processo.
Cassazione penale, sez. V, 8 settembre 2021, n. 37876






