Cassazione civile, sez. II, 16 aprile 2025, n. 9935

Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle: l’art. 590 c.c. non trova applicazione solo in caso di sottoscrizione apocrifa.

L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius,. Detta norma non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. (Cassazione civile sez. II, 04/07/2012, n.11195; Cassazione civile sez. II, 23/06/2005, n.13487).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, quindi, ammesso la conferma ex art. 590 c.c., della disposizione testamentaria nulla in ogni caso diverso dalla sottoscrizione apocrifa, e dunque, anche nel caso di annullabilità del testamento per incapacità del de cuius (Cassazione civile sez. II, 13/07/2017, n.17392; Cass. nn. 719/65 e 1689/64).

Art. 590 Codice Civile.
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

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Cassazione civile, sez. II, 16 aprile 2025, n. 9935