Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2011, C. 145-10
Il ritratto fotografico beneficia della stessa tutela conferita a ogni altra opera dal diritto dâautore. Tuttavia, i mass media possono pubblicare siffatto ritratto senza il consenso del suo autore qualora la pubblicazione, nellâambito di unâinchiesta penale, persegua lo scopo di aiutare la polizia a
ritrovare una persona scomparsa.
LâHandelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria) ha richiesto alla Corte di giustizia se il diritto dellâUnione conferisca ai ritratti fotografici una tutela del diritto dâautore ridotta in quanto sarebbero ÂŤrealisticiÂť e offrirebbero possibilitĂ di creazione artistica limitate. Inoltre, il giudice austriaco chiede a quali condizioni siffatte fotografie possano essere utilizzate dai mass media senza il consenso del loro autore, ai fini di unâinchiesta penale. Esso chiede parimenti alla Corte di precisare le condizioni in presenza delle quali si possa citare unâopera protetta.
Nella sua sentenza odierna la Corte rileva, anzitutto, che il diritto dâautore protegge solo gli oggetti originali, vale a dire quelli considerati una creazione intellettuale dellâautore. Una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalitĂ di questâultimo. Ciò si verifica selâautore ha potuto esprimere le sue capacitĂ creative nella realizzazione dellâopera effettuando scelte libere e creative.
La Corte constata che lâautore di un ritratto fotografico può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione. CosĂŹ, durante la fase preparatoria egli può scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o lâilluminazione. Nel fotografare, lâautore del ritratto può scegliere lâinquadratura, lâangolo di ripresa o ancora lâatmosfera creata. Infine, al momento dello sviluppo del negativo, può scegliere tra diverse tecniche di sviluppo esistenti quella da adottare, o, ancora, procedere, eventualmente, allâimpiego di programmi informatici.
Attraverso tali differenti scelte, lâautore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il suo âtocco personaleâ nellâopera creata. Pertanto, un ritratto fotografico è protetto dal diritto dâautore quando costituisce lâespressione delle capacitĂ creative del suo autore. Inoltre, la Corte evidenzia che tale protezione è identica a quella di cui beneficiano altre opere, tra cui le opere fotografiche.
La Corte rammenta, inoltre, che, secondo il diritto dellâUnione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sullâarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dâautore e dei diritti connessi nella societĂ dellâinformazione) la portata della tutela del diritto dâautore può essere limitata, in via derogatoria, qualora lâopera protetta sia utilizzata per fini di pubblica sicurezza, in particolare nel corso di unâinchiesta penale volta a ritrovare una persona scomparsa. Solo gli Stati, e non le case editrici, sono idonei e responsabili al fine di garantire la sicurezza pubblica con misure adeguate, quali la diffusione di un avviso di ricerca.
Tuttavia, non può essere escluso che una casa editrice possa contribuire in singoli casi a conseguire un obiettivo di pubblica sicurezza, pubblicando, per esempio, la fotografia di una persona ricercata. Tale iniziativa dei mass media deve nondimeno essere inquadrata nel contesto delle azioni condotte dalle autoritĂ nazionali e presa in accordo e coordinamento con queste ultime, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure da loro adottate. La Corte precisa anche che, durante unâinchiesta, una fotografia può essere pubblicata dai mass media in assenza di un appello concreto, attuale ed esplicito delle autoritĂ di pubblica sicurezza a tal fine.
Infine, per quanto riguarda la citazione delle opere protette, la Corte rammenta che le opere giĂ messe lecitamente a disposizione del pubblico possono essere citate a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dellâautore, salvo in caso di impossibilitĂ .
Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2011, C. 145-10





