Cassazione civile, sez. III, 26 settembre 2005, n. 18786
Domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: limiti.
ÂŤNellâordinario giudizio di cognizione introdotto dalla opposizione a decreto ingiuntivo, solo lâopponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche lâopposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dallâopponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto.
Lâinosservanza del divieto, correlata allâobbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche dâufficio in sede di legittimitĂ , poichè costituisce una preclusione allâesercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche dâufficio, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.Âť
Cassazione civile, sez. III, 26 settembre 2005, n. 18786






