Cassazione civile, sez. unite, 18 settembre 2020, n. 19596

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Le Sezioni Unite, nell’enunciare tale principio di diritto, hanno aderito alla tesi maggiormente in armonia con il dettato costituzionale, ritenendo che porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.
È indubbio che la procedura di mediazione abbia una finalità deflattiva, in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma è altrettanto evidente che, nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest’ultimo deve necessariamente prevalere.

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Cassazione civile, sez. unite, 18 settembre 2020, n. 19596