Corte Costituzionale, 25 giugno 2020, n. 127
Riconoscimento consapevolmente falso del figlio naturale, è legittimo che lâautore possa cambiare idea. Non è incostituzionale la norma dellâart. 263 cod. civ.
Lâart. 263 del Codice Civile, in tema di riconoscimento del figlio naturale, consente allo stesso autore del riconoscimento di impugnare il riconoscimento stesso.
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la censura di costituzionalità di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità .
In particolare, la Consulta ha affermato che il riconoscimento del figlio, pur nella consapevolezza di non essere il genitore naturale, non ne preclude lâeventuale successiva impugnazione da parte dello stesso genitore per ristabilire la veritĂ biologica.
SarĂ quindi il giudice dovrĂ bilanciare il favor veritatis con altri valori costituzionali e tener conto, in particolare, del diritto del figlio allâidentitĂ personale, che non è esclusivamente correlata alla veritĂ biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi allâinterno della famiglia.
ÂŤNel caso dellâimpugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del suo autore, il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la veritĂ del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dellâuno in nome dellâaltro. Lâesigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, impone al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso alla domanda di rimozione dello status di cui allâart. 263 cod. civÂť.
Art. 263 Codice Civile
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicitĂ
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
Lâazione è imprescrittibile riguardo al figlio.
Lâazione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sullâatto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato lâimpotenza del presunto padre. Lâazione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
Lâazione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.
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Corte Costituzionale, 25 giugno 2020, n. 127






