Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2008, n. 4
Il genitore naturale ha diritto a riconoscere il figlio anche in assenza di uno specifico interesse del minore.
ÂŤLâinteresse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternitĂ naturale, di cui allâart. 250 cod. civ., è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed, in particolare, dal diritto alla identitĂ personale nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica.
Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dellâaltro genitore, che lo abbia giĂ effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo allâesercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialitĂ può essere giustificato solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilitĂ di una compromissione dello sviluppo del minore, ed in particolare della sua salute psico-fisica.
La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal giudice del merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono ad ogni sindacato di legittimitĂ Âť.
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Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2008, n. 4






