Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2018, n. 3263
A norma dellâart. 244, 2 comma del Codice Civile âIl marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero lâadulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenzaâ
In caso di tradimento da parte della coniuge il termine di un anno per lâesperimento dellâazione di disconoscimento della paternitĂ ex art. 244 c.c. decorre quindi dal momento in cui il marito abbia la certezza che lâadulterio sia stato commesso anche nel momento del concepimento.
Ma in cosa consiste la âscopertaâ dellâadulterio? Deve trattarsi della acquisizione certa (e non del mero sospetto) Â di un fatto tale da deve involgere il nesso di causalitĂ tra adulterio e procreazione del figlio.
Non rilevano quindi la conoscenza di una mera infatuazione o una mera relazione sentimentale o frequentazione della moglie con un altro uomo bensĂŹ deve trattarsi du una vera e propria relazione o un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.
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Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2018, n. 3263






