Cassazione civile, sez. unite, 9 agosto 2010, n. 18477
Secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite (Cass. Sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010) lâatto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui allâart. 1136 c.c., comma 2.
Al riguardo, le S.U., dopo unâampia e dettagliata rassegna critica della precedente, non univoca e variegata giurisprudenza di questa S.C. in tema di approvazione e modifica delle tabelle millesimali, ha posto finalmente un punto fermo alla controversa questione, in relazione ai criteri richiesti per lâapprovazione o la modifica delle tabelle millesimali. Le S.U., in specie, si sono cosĂŹ espresse:
ÂŤUna volta chiarito che a favore della tesi della natura negoziale dellâatto di approvazione delle tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in base allâart. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base allâart. 1138 c.c., viene approvato dallâassemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unitĂ immobiliari di proprietĂ esclusiva, ma soltanto il valore di tali unitĂ rispetto allâintero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio. In senso contrario non sembra si possa sostenere (sent. 6 marzo 1967, cit.) che la allegazione delle tabelle al regolamento è puramente formale, ma non significa anche identitĂ di disciplina in ordine alla approvazioneÂť.
ÂŤIn linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente. Va, infine, rilevato che la approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unitĂ immobiliari di proprietĂ esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.Âť.
Conclude quindi la Suprema Corte: ÂŤAlla luce di quanto esposto deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui allâart. 1139 c.c., comma 2, con conseguente fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorsoÂť.
Occorre aggiungere che il legislatore con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013) ha sostanzialmente recepito quanto lâinsegnamento di cui alla sentenza delle S.U. n. 18477/10 modificando e profondamente innovando (art. 23, comma 1) lâart. 69 disp. att. c.c.. Tale norma, nel testo novellato, prevede appunto in linea generale, che i valori espressi nelle tabelle millesimali âpossono essere rettificati e modificati allâunanimitĂ â;
tuttavia a questa regola generale (inesistente nel testo previgente) prevede però che tali tabelle possono essere modificate anche nellâinteresse di un solo condomino e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza prevista dallâart. 1136 c.c., comma 2, (maggioranza degli intervenuti e almeno la metĂ del valore dellâedificio).
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Cassazione civile, sez. unite, 9 agosto 2010, n. 18477






