Corte Costituzionale, 11 giugno 2014, n. 170
Alla rettificazione di sesso di una persona sposata dovrebbe seguire la possibilitĂ di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata.
La Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dellâattribuzione di sesso, di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio consenta, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed i doveri della coppia medesima, con le modalitĂ da statuirsi dal legislatore.
In via consequenziale, è costituzionalmente illegittimo lâart. 31 comma 6 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dellâart. 54 l. 18 giugno 2009 n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dellâattribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalitĂ da statuirsi dal legislatore.
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Corte Costituzionale, 11 giugno 2014, n. 170






