Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2024, n. 21051
Recesso di un solo conduttore e pagamento del canone di locazione
Nel caso di immobile concesso in locazione a due conduttori, entrambi solidalmente obbligati a corrispondere l’intero canone, il recesso di uno dei conduttori (non subordinato al consenso dell’altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia occupato sin dal principio ed abbia continuato ad occupare una sola porzione dell’immobile.
Essendo entrambi i conduttori obbligati alla medesima prestazione ex art. 1292 cod. civ. la suddivisione dell’intero sulla base di accordi interni non è opponibile al creditore e locatario.
Art. 1292 Codice Civile
Nozione della solidarietà
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
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Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2024, n. 21051





