Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9188

Affitti brevi: il portale di prenotazione online come Airbnb ed altri simili è sostituto d’imposta e deve versare la cedolare secca

In tema di affitti brevi, in ossequio ai principi di economicità e speditezza, spetta al portale di prenotazione il compito di riscuotere e versare la cedolare secca atteso che questi è già materialmente in possesso della somma da versare all’Amministrazione finanziaria. Si tratta, pertanto, di una modalità adeguata e solerte, funzionale alla riscossione del tributo.
In particolare l'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del Decreto-legge 50/2017 impone alle piattaforme di prenotazione online come Airbnb e simili di applicare una ritenuta fiscale del 21% (cedolare secca) sui guadagni degli host non professionisti derivanti da soggiorni brevi (fino a 30 notti).
I portali di prenotazione online sono sostituti di imposta, devono quindi riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. Il Consiglio di Stato ha preso atto della decisione delle Corte Ue del dicembre 2022, richiesta in via pregiudiziale. I giudici di Lussemburgo (causa C-83/21, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK) interpellati sull’argomento hanno infatti chiarito che il diritto dell’Unione non osta né all’obbligo di raccogliere informazioni né alla ritenuta d’imposta previsti da un regime fiscale nazionale. Mentre hanno sancito che l’obbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi.

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Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9188