Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9188
Affitti brevi: il portale di prenotazione online come Airbnb ed altri simili è sostituto dâimposta e deve versare la cedolare secca
In tema di affitti brevi, in ossequio ai principi di economicitĂ e speditezza, spetta al portale di prenotazione il compito di riscuotere e versare la cedolare secca atteso che questi è giĂ materialmente in possesso della somma da versare allâAmministrazione finanziaria. Si tratta, pertanto, di una modalitĂ adeguata e solerte, funzionale alla riscossione del tributo.
In particolare l'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del Decreto-legge 50/2017 impone alle piattaforme di prenotazione online come Airbnb e simili di applicare una ritenuta fiscale del 21% (cedolare secca) sui guadagni degli host non professionisti derivanti da soggiorni brevi (fino a 30 notti).
I portali di prenotazione online sono sostituti di imposta, devono quindi riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. Il Consiglio di Stato ha preso atto della decisione delle Corte Ue del dicembre 2022, richiesta in via pregiudiziale. I giudici di Lussemburgo (causa C-83/21, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK) interpellati sullâargomento hanno infatti chiarito che il diritto dellâUnione non osta nĂŠ allâobbligo di raccogliere informazioni nĂŠ alla ritenuta dâimposta previsti da un regime fiscale nazionale. Mentre hanno sancito che lâobbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi.
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Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9188





