Corte costituzionale, 21 dicembre 2023, n. 222

ATP conciliativo: la Consulta espande l’applicabilità dell’art. 696-bis c.p.c. ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti derivanti  da ogni atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico

In tema di accertamento tecnico preventivo con finalità di conciliazione la Consulta, con sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023,ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole “da fatto illecito” non prevede “o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”.
Per effetto di tale pronuncia la norma dell’art. 696-bis 1° comma va quindi letta come segue:
L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

La disposizione censurata nella sua originaria formulazione, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo l’indicazione fornita dall’art. 1173 cod. civ., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia di cui all’art. 24 della Costituzione.
Segnatamente l’ingiustificata restrizione dell’ambito applicativo della consulenza tecnica preventiva inciderebbe negativamente sulla pienezza del potere di agire in giudizio dei titolari dei diritti esclusi, i quali resterebbero privi «di uno strumento alternativo all’ordinaria tutela giurisdizionale nonché ad essa eventualmente preordinato», così ponendosi in contrasto con l’art. 24 Cost.

Osserva altresì la Corte “che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra il limite della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle soluzioni adottate (ex plurimis, sentenze n. 67 del 2023, n. 247, n. 230 e n. 74 del 2022, n. 213 del 2021). Per converso, la previsione oggetto di censura palesa un deficit di ragionevolezza strumentale, posto che la selezione delle fattispecie ammesse al rimedio si rivela eccessiva - sacrificando inutilmente e arbitrariamente la posizione dei titolari dei crediti esclusi - rispetto alla pur legittima finalità di contenere l’impiego dell’istituto in modo da evitare approfondimenti tecnici inutili o meramente esplorativi”.
Il limite alla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali nella specie è quindi superato, in quanto, per i titolari dei crediti non ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 696-bis cod. proc. civ., la delimitazione oggettiva operata dal primo comma, primo periodo, si traduce nella negazione di una forma di tutela dotata di specifica utilità e, in considerazione delle sue caratteristiche di giurisdizionalità, non surrogabile dalle pur contigue misure di composizione alternativa delle liti, così determinando «un’ingiustificabile compressione del diritto di agire» (ex multis, sentenze n. 128 e n. 87 del 2021, n. 271 del 2019, n. 225 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004).

In conclusione, la Consulta specifica che la norma dell’art. 696-bis, 1° comma c.p.c., “ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall’art. 1173 cod. civ., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, che pure questa Corte ha più volte affermato”.

Art. 696 bis c.p.c.
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Art. 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 1173 Codice Civile
Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito , o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

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Corte costituzionale, 21 dicembre 2023, n. 222