Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2012, n. 1415
A seguito dellâentrata in vigore dellâart. 9 del Codice del processo amministrativo è venuta meno la rilevabilitĂ dâufficio del difetto di giurisdizione in grado di appello.
Dispone infatti la norma che âIl difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche dâufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizioneâ.
Ă dunque onere alla parte interessata sollevare la questione con apposito motivo di appello essendo allo scopo insufficiente e pertanto irrilevante la semplice eccezione formulata in memoria.
Ne consegue che anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il principio del cosiddetto âgiudicato interno implicitoâ sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado. In difetto di uno âspecifico motivoâ di appello, si intende che la parte che aveva interesse a sollevare la carenza di giurisdizione vi ha fatto acquiescenza.
Ovviamente anche tale precetto soggiace alla regola âtempus regit actumâ e pertanto deve escludersi che il giudice possa dichiarare inammissibile unâeccezione che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta ritualmente proposta, essendo pacifico che prima dellâentrata in vigore del Codice lâeccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria.
Ovviamente anche tale precetto soggiace alla regola âtempus regit actumâ e pertanto deve escludersi che il giudice possa dichiarare inammissibile unâeccezione che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta ritualmente proposta, risultando pacifico che prima dellâentrata in vigore del Codice lâeccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria.
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Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2012, n. 1415






