Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2007, n. 432
A norma dellâart. 1124 c.c. 1 comma ÂŤLe scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metĂ in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per lâaltra metĂ in misura proporzionale allâaltezza di ciascun piano dal suoloÂť.
Per giurispridenza pressochè costante tale criterio va applicato anche ai costi per la pulizia delle scale in quanto trattasi di voce di spesa che può essere ricondotta nella manutenzione. Talvolta, come nel caso di specie in cui quattro dei cinque piani di un condominio sono adibiti ad albergo ed un unico piano a civile abitazione, si è tuttavia posto il problema dellâequitĂ del criterio di cui sopra se lâuso che i diversi condomini fanno delle scale è effettivamente disomogeneo.
Tanto in primo grado quanto in appello è stato ritenuto applicabile il criterio di cui allâart. 1123 c.c., 2 comma per cui, in materia di riapartizione delle spese condominiali, ÂŤSe si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dellâuso che ciascuno può farneÂť. Conseguentemente, in riforma della delibera assembleare, il giudice di merito ha ritenuto doversi rivedere il criterio di riparto tenendo conto del notevole maggior uso delle scale effettuato dallâalbergo, per il continuo andirvieni di avventori.
La S.C. tuttavia, in riforma dellâimpugnata sentenza â che pure ad una prima impressione potrebbe apparire ispirata a criteri di equitĂ e razionalitĂ oltre che fondata in punto di diritto stante il richiamato art. 1123, 2 comma â osserva come detto articolo ÂŤha riguardo a parti comuni che oggettivamente e strutturalmente sono utilizzabili in diversa misura dai condomini, e non allâuso che concretamente i condomini ne faccianoÂť (cfr. Cass., 6 dicembre 1991, n. 13160, in Mass. Foro it., 1991).
Ed è innegabile che le scale siano destinate a servire lâintero immobile, a prescindere dalla situazione di fatto di maggiore o minor uso. Dâaltra parte, osserva la corte, applicando il criterio di cui allâart. 1123 si giungerebbe alle conseguenze paradossali per cui potrebbe chiedere di essere esentato dal pagamento chi non utilizza mai lâascensore o, al contrario, potrebbe trovarsi a dover sopportare costi maggiori una famiglia numerosa.
Non solo, lâart. 1123 non si rende applicabile alla ripartizione delle spese di pulizia scale in quanto è possibile procedere alla ripartizione delle spese condominiali in ragione della utilitĂ che la cosa o il servizio comune può dare in quanto tale utilitĂ sia misurabile (come ad es., avviene per il riscaldamento, in cui si fa riferimento alla superficie radiante dei termosifoni installati nelle singole unitĂ immobiliari in proprietĂ esclusiva).
In definitiva la posizione della S.C. circa le spese di pulizia delle scale condominiali è la seguente:
ÂŤLa ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dallâart. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a paritĂ di uso, i proprietari dei piani alti logorano di piĂš le scale rispetto ai proprietari dei piani piĂš bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a paritĂ di uso, i proprietari di piani piĂš alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani piĂš bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia.
Va soltanto chiarito che la ripartizione delle spese va fatta con applicazione integrale del criterio dellâaltezza di piano; la disposizione contenuta nellâart. 1124 primo comma, cod. civ. secondo la quale la metĂ delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio (applicativo del principio generale di cui allâart. 1123 secondo comma, cod. civ.) e quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerateÂť.
Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2007, n. 432






