Corte di Giustizia UE, 14 giugno 2017, C. 422-16
I prodotti puramente vegetali, ad esempio alla soia, non possono essere commercializzati con denominazioni, come latte, crema di latte, panna, burro, formaggio e yogurt, che il diritto dellâUnione riserva ai prodotti di origine animale. Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano lâorigine vegetale del prodotto in questione.
Sono quindi vietate denominazioni come âlatte di soiaâ o al âformaggio tofuâ.
La normativa dellâUnione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari (Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) riserva, in linea di principio, la denominazione latte unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste, tale normativa riserva le denominazioni come crema di latte o panna, chantilly, burro, formaggio e yogurt, unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.
Le denominazioni sopra elencate non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nellâelenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso nĂŠ della soia nĂŠ del tofu.
La Corte precisa che lâaggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano lâorigine vegetale del prodotto in questione non influisce su tale divieto.
La Corte aggiunge, inoltre, che tale interpretazione della normativa di cui trattasi non confligge nĂŠ con il principio di proporzionalitĂ nĂŠ con il principio di paritĂ di trattamento.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalitĂ , la Corte osserva in particolare che lâaggiunta di indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore.
Eccezioni
Fra le eccezioni figurano il prodotto tradizionalmente denominato ÂŤcrème de rizÂť in francese. Allo stesso modo, tra dette eccezioni, è ammessa esplicitamente, a certe condizioni, anche lâutilizzazione, nella denominazione inglese di un prodotto, del termine inglese ÂŤcreamÂť con un termine complementare, in particolare per designare bevande alcoliche o zuppe. Lâelenco delle eccezioni si trova nella decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa lâelenco dei prodotti di cui allâallegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio
Corte di Giustizia UE, 14 giugno 2017, C. 422-16






