Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 dicembre 2009
Gazz. Uff., 14 maggio 2010, n. 111)
ModalitĂ per lâapplicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
Titolo I
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1
1. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione e fatti salvi gli obblighi che derivano dalla legislazione sanitaria, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione delle uova sul territorio italiano, comprese quelle di cui allâart. 11, del predetto regolamento (CE) 589/2008, oggetto di scambi intracomunitari e di importazione da Paesi terzi.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) indicati al comma 1. Sono parte integrante del presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:
a) «mercato pubblico locale»: qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto;
b) «vendita porta a porta»: la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;
c) «regione di produzione»: area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
«Mipaaf»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per lâattuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
«Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»: Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario e Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;
«ICQRF»: lâIspettorato centrale della tutela della qualitĂ e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
«Ufficio periferico»: lâufficio periferico dellâICQRF territorialmente competente, ai sensi dellâart. 3, comma 5, del decreto ministeriale 7 marzo 2008;
«PIF»: i posti di ispezione frontaliera del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
«UVAC»: gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
«ASL»: azienda sanitaria locale;
«Vincolo sanitario»: il complesso delle misure disposte degli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi.
Articolo 2
Deroghe
1. Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, ai sensi dellâallegato XIV, sez. A. I. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:
a) nel luogo di produzione o
b) nellâambito della «regione di produzione», in un «mercato pubblico locale» o nella «vendita porta a porta», in tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualitĂ e al peso. Le uova di cui al presente comma, vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dellâallegato XIV, sez. A. III. 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e lâindirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati allâacquirente nel caso di vendita porta a porta.
2. Ai sensi dellâallegato XIV, sez. A. III 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova della categoria A o «uova fresche» sono marchiate con il codice del produttore, le uova della categoria B commercializzate sul territorio italiano sono esonerate dallâobbligo di marchiatura come previsto dallâallegato XIV, sez. III. 1 del medesimo regolamento.
Articolo 3
Spedizione di uova allâindustria alimentare
1. Qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione allâindustria alimentare, gli operatori sono esentati dagli obblighi di marchiatura delle uova previsti dallâallegato XIV, parte A, sez. III, punto 1) e dallâallegato XIV, parte A, sez. IV, punto 3) del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Al fine di permettere al Mipaaf di informare le AutoritĂ competenti dello Stato di destinazione, in relazione alla procedura prevista dallâart. 11, comma 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 589/08, qualora le uova non marchiate siano spedite dal sito di produzione verso unâindustria alimentare situata in unâaltro Stato membro, il produttore nazionale deve, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, darne comunicazione al Mipaaf fornendo nel contempo il nome dellâoperatore destinatario, lâindirizzo dello stabilimento di destinazione, le quantitĂ interessate e la data prevista per la spedizione.
3. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, applicabili negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale, qualora un operatore nazionale intenda ricevere uova non marchiate, da un sito di produzione posto in un altro Stato membro destinate direttamente allâindustria alimentare, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
la spedizione puĂČ avvenire solo dopo che il Mipaaf ha trasmesso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, allâUVAC territorialmente competente, agli uffici periferici dellâ«ICQRF» territorialmente competenti e allâoperatore nazionale interessato, le comunicazioni pervenute ai sensi dellâart. 11, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) 589/2008, dallo Stato membro di ubicazione del sito di produzione con indicazione della denominazione e indirizzo di questâultimo;
gli operatori, nella prenotifica di arrivo della partita allâUVAC e allâASL territorialmente competenti, di cui allâart. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono indicare che la stessa Ăš costituita di uova non marchiate destinate direttamente allâindustria alimentare;
lâUVAC territorialmente competente dispone il vincolo sanitario sulla partita comunicandolo allâASL competente sullo stabilimento di destinazione; il vincolo viene rimosso dopo lâavvenuta trasformazione delle uova.
4. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, qualora un operatore nazionale intenda ricevere uova non marchiate, da un sito di produzione posto in un Paese terzo da destinare direttamente allâindustria alimentare, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
le uova devono provenire unicamente da Paesi terzi riconosciuti dallâUnione europea per lâimportazione di tali prodotti;
le uova devono essere scortate dal certificato sanitario previsto dalla pertinente normativa comunitaria;
la deroga Ăš stata rilasciata dal Mipaaf previa acquisizione della comunicazione ufficiale da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali della sussistenza delle condizioni sanitarie, previste dalla normativa comunitaria;
il Mipaaf ha trasmesso la comunicazione della concessione della deroga di cui allâart. 11, comma 2, lettera b) del regolamento (CE) 589/2008 agli uffici periferici dellâ«ICQRF» competenti, allâoperatore interessato e al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali che provvede a darne informazione al PIF nazionale o di altro Paese comunitario interessato;
gli operatori, che prenotificano lâarrivo della partita al PIF, ai sensi di quanto previsto dallâart. 3, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, devono comunicare che la stessa Ăš costituita da uova non stampigliate destinate direttamente allâindustria alimentare;
il PIF italiano, attraverso il quale avviene lâimportazione, dispone il vincolo sanitario sulla partita applicando la procedura prevista dallâart. 8, comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, dandone informazione allâASL competente sullo stabilimento di destinazione per gli adempimenti derivanti dal citato articolo; il vincolo viene rimosso dopo lâavvenuto trattamento delle uova;
nel caso in cui lâimportazione avvenga attraverso un PIF situato in un altro Stato membro, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, informato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo dallâoperatore, comunica al PIF comunitario di ingresso lâarrivo della partita, richiedendo lâapplicazione di quanto previsto dallâart. 8, paragrafo 4 della direttiva 97/78/CE, recepita nellâordinamento giuridico nazionale con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.
5. Nel caso di imprese che, nello stesso luogo, dispongono di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, le uova di cui al presente articolo sono stoccate e lavorate in linee di produzione fisicamente separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto.
6. Le comunicazioni degli operatori al Mipaaf devono essere effettuate mediante presentazione diretta (allâindirizzo indicato allâart. 1, comma 3, primo trattino), telefax (al numero 0646656143) o posta elettronica (ATPO3@politicheagricole.gov.it). Ă a carico dellâoperatore lâonere di verificare che la comunicazione pervenga al competente ufficio nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto dei termini previsti fa fede la data e lâora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora lâufficio ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
7. Qualora nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo, fatte salve lâapplicazione di sanzioni penali o amministrative, i PIF, gli UVAC o gli uffici periferici dellâICQRF accertino irregolaritĂ in materia di norme sulla commercializzazione delle uova, gli stessi devono darne comunicazione al Mipaaf e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Titolo II
Centri di imballaggio
Articolo 4
Autorizzazione dei centri dâimballaggio di uova
1. I centri dâimballaggio uova sono autorizzati con provvedimento espresso dalle regioni e province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste allâart. 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al successivo comma 4.
2. Per lâottenimento dellâautorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle regioni o province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I, trasmettendone copia al Mipaaf. La predetta domanda, per poter essere accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalle regioni o province autonome ai sensi dellâart. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. I centri dâimballaggio che intendono lavorare in esclusiva per lâindustria alimentare e non alimentare devono barrare lâapposita casella del modello di domanda predetto e possono derogare dallâobbligo del possesso delle attrezzature necessarie per la classificazione delle uova in categorie di peso e per la marchiatura delle stesse.
4. Ai centri dâimballaggio Ăš attribuito dal Mipaaf un codice di identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo per ciascuna provincia, anchâesso di tre cifre. Il predetto codice Ăš comunicato alle regioni interessate, anche per via elettronica, dopo che le regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti e trasmesso i relativi esiti al Mipaaf. Il Mipaaf, tenuto conto delle nuove autorizzazioni, terrĂ aggiornata la lista dei centri dâimballaggio di uova pubblicata nel proprio sito Internet (www.politicheagricole.gov.it).
5. Il codice di cui al precedente paragrafo, da apporre sugli imballaggi, sostituisce il marchio identificativo di cui allâallegato II del regolamento (CE) 853/2004.
6. Le regioni e province autonome provvedono ad aggiornare i provvedimenti di autorizzazione allorchĂš si riscontrino delle variazioni di carattere formale o tecnico dellâazienda quali, a titolo di esempio: variazioni di ragione sociale, variazioni di indirizzo, modifiche della potenzialitĂ lavorativa. In tali casi, le regioni e province autonome verificano preventivamente la regolaritĂ dei versamenti delle quote annuali previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 137.
7. Le regioni e province autonome verificano in qualsiasi momento e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui allâart. 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 per il mantenimento dellâautorizzazione dei centri dâimballaggio ricadenti nel proprio territorio(1).
Articolo 5
Revoca dellâautorizzazione dei centri dâimballaggio di uova
1. I centri di imballaggio uova sono revocati e sospesi, anche a fronte di richiesta da parte delle ditte interessate, con provvedimenti adottati dalle regionie province autonome presso cui devono pervenire anche le segnalazioni di irregolaritĂ riscontrate dagli altri organismi di controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per lâaggiornamento della lista dei centri dâimballaggio.
2. Fatto salvo quanto previsto dallâart. 6 del decreto ministeriale n. 434/1991 qualora, a seguito di un controllo effettuato dalle regioni e province autonome, dallâICQRF o dagli altri organismi di controllo abilitati, si riscontrino delle non conformitĂ agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente ai requisiti previsti per il rilascio dellâautorizzazione ai centri dâimballaggio uova, questâultima puĂČ essere revocata o sospesa fino al momento del ripristino del rispetto degli obblighi stessi.
3. Qualora se ne ravvisasse la necessitĂ , il Mipaaf puĂČ chiedere direttamente alle regioni o province autonome eventuali revoche o sospensioni dellâautorizzazione dei centri dâimballaggio che dovessero risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla legge n. 137/1991 e successivo decreto ministeriale di applicazione n. 434/1991, relativamente al versamento delle quote annuali.
Articolo 6
Raccoglitori di uova
1. I raccoglitori, di cui allâart. 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 589/2008, sono registrati ai sensi dellâart. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 dalle ASL. Le medesime ASL provvedono a revocare la registrazione a quei raccoglitori che non rispettino piĂč i requisiti prescritti dalla norma comunitaria e nazionale.
Articolo 7
Consegna delle uova al consumatore finale
1. Ai sensi dellâallegato III, sezione X, capitolo I del regolamento (CE) n. 853/2004, le uova devono essere ritirate dal commercio sette giorni prima del termine minimo di conservazione indicato sullâimballaggio.
Titolo III
Diciture obbligatorie
Articolo 8
QuantitĂ netta
1. Fatto salvo quanto previsto allâart. 12 del regolamento (CE) n. 589/2008, lâindicazione della quantitĂ netta di prodotto, di cui allâart. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, puĂČ essere espressa in peso o in numero di uova.
Articolo 9
Codice distintivo del centro dâimballaggio
Art.9
1. Gli imballaggi delle uova della categoria A e della categoria B devono presentare sulla superficie esterna, ai sensi dellâart. 12 del regolamento (CE) n. 589/2009, il codice identificativo del centro dâimballaggio. Non Ăš necessario indicare su tali imballaggi il marchio di identificazione previsto dallâallegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 10
Sistemi di allevamento e diciture da apporre sugli imballaggi
1. Fatte salve le specifiche disposizioni per lâetichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, i centri dâimballaggio appongono sulle uova e sugli imballaggi della categoria «A», una delle seguenti diciture:
| Sull'imballaggio (obbligatorie) | Sulle uova | Â facoltative |
| (sistema di allevamento) | (codice di allevamento) | (sistema di allevamento) |
| a) Uova da allevamento all'aperto | 1IT.......... | Aperto |
| b) Uova da allevamento a terra» | 2IT.......... | A terra |
| c) Uova da allevamento in gabbie» | 3IT.......... | Gabbie |
| d) Uova biologiche | 0IT.......... | All. Bio |
2. Per poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di cui al comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nellâallegato II del regolamento (CE) n. 589/2008. Quando le galline ovaiole sono allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE, al termine «gabbie» puĂČ essere aggiunto lâaggettivo «attrezzate». Inoltre, allâinterno o allâesterno dellâimballaggio deve essere riportata la spiegazione del codice di cui al successivo art. 11. 3. Le uova industriali, inadatte al consumo umano, debbono essere commercializzate in imballaggi contraddistinti da una fascetta o etichetta di colore rosso che reca i riferimenti di cui allâart. 18 del regolamento (CE) n. 589/2008, riportata in allegato II.
Articolo 11
Codice distintivo del produttore
1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dellâallevamento ed il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalitĂ prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nellâallegato II del regolamento (CE) n. 589/2008, nonchĂ© nel citato decreto legislativo, possono fornire ai centri dâimballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture.
2. In accoglimento della deroga di cui allâallegato II, punto 4 del regolamento (CE) n. 589/2008, i detentori di galline riproduttrici del genere «Gallus» interessati a cedere per il consumo le uova non incubate, sono esentati dal possesso dei requisiti elencati nel medesimo punto 4 dellâallegato II e possono chiedere il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento «a terra» secondo le modalitĂ di cui al comma successivo.
3. Per il rilascio del codice distintivo dellâallevamento, gli interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dellâart. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2003, al servizio veterinario dellâAzienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autoritĂ sanitaria di controllo.
Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata allâASL stessa.
4. I servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti registrano gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici distintivi e con tutti gli elementi identificativi previsti allâallegato E del decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso lâIstituto zooprofilattico sperimentale dellâAbruzzo e del Molise. Il Ministero della salute fornisce al Mipaaf e allâICQRF lâaccesso alle informazioni necessarie per la costituzione di un elenco nazionale dei produttori di uova suddiviso per sistema di allevamento e per la rilevazione del numero di galline allevate, di cui al successivo art. 15, comma 3, al fine di consentire allâamministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici.
5. I Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui allâelenco nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli.
6. I servizi veterinari provvedono a mantenere aggiornata lâanagrafe degli stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole, registrando ogni variazione nella BDN, ivi compresi provvedimenti di sospensione o di eventuale revoca, entro quindici giorni dalla variazione medesima.
7. La timbratura delle uova con il codice del produttore deve essere effettuata presso lâazienda di produzione ovvero presso il primo centro dâimballaggio che riceve le uova. Ai sensi dellâart. 8 del regolamento (CE) n. 589/2008, qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro dâimballaggio, o ad una industria non alimentare situata in un altro Stato membro o ad un raccoglitore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione. I raccoglitori, i centri dâimballaggio o le industrie non alimentari localizzati in Italia possono ricevere da un sito di produzione, da un raccoglitore o da un centro dâimballaggio situato in un altro Stato membro, esclusivamente uova marchiate nel Paese dâorigine con il codice del produttore.
Titolo IV
Diciture facoltative
Articolo 12
Origine delle uova
1. Sulle uova e sugli imballaggi Ăš possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi allâorigine delle uova purchĂ© tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore di cui al precedente art. 11; in tal caso, i produttori ed i centri dâimballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite lâufficio dellâICQRF competente per territorio.
Articolo 13
Tipo di alimentazione
1. I centri dâimballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformitĂ con la normativa vigente in materia di alimentazione animale, regolamento (CE) n. 183/2005, non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.
2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime. In tale caso, fatta 100 la quantitĂ di cereali, questa puĂČ comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a piĂč di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime.
3. I produttori ed i centri dâimballaggio interessati allâutilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite lâufficio dellâICQRF competente per territorio.
Articolo 14
Utilizzo della dicitura extra
1. I centri dâimballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura «Extra» o «Extra fresche», a condizione che sullâimballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
a) la data di deposizione e,
b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.
2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e puĂČ essere apposta direttamente dal produttore.
3. Ai sensi dellâart 14 del regolamento (CE) n. 589/2008, le diciture di cui al comma 1 possono essere utilizzate come indicazioni supplementari della qualitĂ sugli imballaggi contenenti uova della categoria «A» fino al nono giorno successivo alla data di deposizione. Dopo tale termine le uova devono essere ritirate dagli scaffali di vendita al pubblico oppure deve essere rimossa la dicitura «Extra».
4. I centri di imballaggio che vogliano utilizzare la dicitura extra o extra fresche devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione di cui allâallegato I, barrando lâapposita casella. I centri dâimballaggio che non abbiano provveduto in tal senso e i produttori devono darne comunicazione al Mipaaf tramite lâufficio dellâICQRF competente per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali siano riunite nella stessa impresa, Ăš sufficiente una unica comunicazione.
Articolo 15
Preavviso per lâutilizzazione delle diciture facoltative
1. Per lâutilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 12, 13 e 14 e di eventuali altre, purchĂ© conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992, non necessita lâautorizzazione ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto allâutilizzo delle diciture, al fine di consentire la verifica della compatibilitĂ con la vigente normativa.
2. Le ditte che, antecedentemente allâentrata in vigore del presente decreto, sono state autorizzate dal Mipaaf ad apporre le diciture facoltative sulle uova di cui al presente titolo, sono esonerate dallâobbligo delle comunicazioni di cui al precedente comma limitatamente alle diciture specificamente giĂ autorizzate.
Titolo V
Tenuta dei registri
Articolo 16
1. Produttori: i produttori devono tenere una registrazione delle informazioni relative ai metodi di allevamento indicando distintamente, per ognuno di essi:
a) la data di introduzione, lâetĂ al momento dellâintroduzione e il numero delle galline ovaiole;
b) il numero di galline eliminate e relativa data;
c) la produzione giornaliera di uova;
d) il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni giorno o secondo altre modalitĂ ;
e) il nome e lâindirizzo degli acquirenti.
2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente allâart. 13 i produttori, fatti salvi i requisiti di cui al Regolamento n. 183/2005, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:
a) la quantitĂ e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;
b) la data di consegna dei mangimi.
3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartite per pollaio.
4. Centri dâimballaggio: i centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con lâindicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;
b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualitĂ e, quando possibile, di peso;
c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e il termine minimo di conservazione;
d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con lâindicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;
e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualitĂ e, quando possibile, per categoria di peso, la data di imballaggio per le uova della categoria B o il termine minimo di conservazione; per le uova della categoria A e per acquirente, con lâindicazione del nome e dellâindirizzo del medesimo.
5. I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.
6. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino lâindicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dellâart. 13, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova.
7. Raccoglitori: i raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con lâindicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;
b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con lâindicazione del nome, dellâindirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.
Titolo VI
Disposizioni finali
Articolo 17
1. Le regioni e le province autonome possono mettere a disposizione dei consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:
1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione;
2) il sistema di allevamento;
3) la denominazione e sede dellâazienda in cui ha avuto luogo la produzione;
4) gli estremi della ASL competente per lâallevamento di produzione.
Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente nei punti vendita.
2. Tutti i registri previsti dal presente decreto devono essere tenuti aggiornati almeno settimanalmente e conservati per almeno dodici mesi. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta ciĂČ sia possibile, Ăš consentito utilizzare uno o piĂč registri o altro tipo di registrazione, inclusa quella informatica. I registri delle consegne e delle vendite possono essere sostituiti anche dalla raccolta di fatture, bolle di consegna o altra documentazione purchĂ© riportante tutte le informazioni prescritte.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per lâanno civile precedente, le aziende alle quali Ăš stato rilasciato il codice di cui allâart. 11, inseriscono nella BDN di cui al comma 4 del medesimo articolo, la rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Al riguardo, resta inteso che gli allevatori, cosĂŹ come avviene per gli altri adempimenti connessi allâimplementazione della BDN degli allevamenti e delle aziende avicole, possono avvalersi del servizio veterinario dellâazienda unitĂ sanitaria locale competente, oppure operano, conferendo specifica delega, con lâassistenza degli organismi di cui allâart. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dellâart. 1, lettera s), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonchĂ© dellâAssociazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. Lâobbligo di cui al presente comma non si applica alle aziende di cui allâart. 11, comma 2.
4. Gli organi di controllo verificano direttamente lâosservanza delle disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare.
In caso di non conformitĂ potranno essere attuate le disposizioni di cui allâart. 5.
5. LâICQRF effettua i controlli a sondaggio e sulla base di unâanalisi del rischio, in conformitĂ ai principi ed ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 589/2008 e dal regolamento (CE) n. 882/2004.
6. Salvo le tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le uova importate, alle disposizioni dellâart. 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, qualora venga riscontrata una non conformitĂ alle norme del presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo ne vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la prova del ripristino della conformitĂ alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.
7. Il decreto ministeriale 13 novembre 2007 Ăš abrogato. Sono inoltre abrogati gli articoli da 1 a 4, gli allegati A e B e le tabelle del decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434.
8. Ai sensi dellâart. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento (CE) n. 589/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008.
9. Il presente decreto sarĂ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






