Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3503

Con appello al Consiglio di Stato, l’Enel ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tar della Campania, il quale aveva accolto il ricorso di un Istituto di Vigilanza escluso dalla gara indetta dall’Enel per la fornitura di servizi.
Il Consiglio si è pronunciato con la Decisione n. 3503/2008, accogliendo il ricorso. Con una motivazione stringata, ma puntuale, il Consiglio ha osservato che l’ENEL è dotata di un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell’art. 232 comma 1, d.lgs. n. 163/2006, che funge da preselezione dei candidati alle gare da essa indette, per i quali l’iscrizione in tale sistema di qualificazione costituisce una condizione preliminare per essere destinatari dell’invito a partecipare Ora, la partecipazione alla procedura negoziata oggetto del presente giudizio era espressamente consentita solo alle imprese che risultavano qualificate, con la qualificazione in corso di validità per i servizi di vigilanza.
Ma l’Istituto di Vigilanza in questione era priva della necessaria qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara essendo stata esclusa dall’Enel in ragione della situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il Consiglio ha ritenuto che la dichiarazione della società di aver sanato la propria situazione debitoria e anche i certificati di regolarità fiscale dalla stessa prodotti non possono avere un istantaneo effetto di riqualificazione essendo all’uopo necessario attivare il procedimento di riqualificazione presso l’Enel.

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3503