Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ENEL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Marcello Mole ed Emanuel Quici, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via della Farnesina 272;
contro
l’Istituto di Vigilanza “La Vigilante” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Giasi, con il quale elettivamente domicilia in Roma, a via Sicilia n. 50, presso l’avv. Luigi Napolitano;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. I, n. 13724/2007
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Vigilante s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 aprile 2008 il Consigliere Roberto Giovagnoli;
Uditi per le parti gli avv.ti Molé e Giasi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che l’ENEL è dotata di un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell’art. 232 comma 1, d.lgs. n. 163/2006, che funge da preselezione dei candidati alle gare da essa indette, per i quali l’iscrizione in tale sistema di qualificazione costituisce una condizione preliminare per essere destinatari dell’invito a partecipare;
Considerato che la partecipazione alla procedura negoziata oggetto del presente giudizio era espressamente consentita solo alle imprese che risultavano qualificate, con la qualificazione in corso di validità per i servizi di vigilanza;
Ritenuto che la società La Vigilante s.r.l. era priva della necessaria qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara essendo stata esclusa dall’Enel con nota del 23 novembre 2006 in ragione della situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
Ritenuto che la dichiarazione della società di aver sanato la propria situazione debitoria – e anche i certificati di regolarità fiscale dalla stessa prodotti – non possono avere un istantaneo effetto di riqualificazione essendo all’uopo necessario attivare il procedimento di riqualificazione presso l’Enel;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto;
Ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi, anche in considerazione delle alterne vicende processuali;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.






