Cassazione civile, sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25791
Posta raccomandata in giacenza: quando in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dellâagente postale, si può ritenere avvenuta la comunicazione?
Questo il quesito a cui ha inteso rispondere la suprema corte, nello specifico al fine di chiarire la decorrenza del termine di trenta giorni di cui allâart. 1137 c.c., prescritto, sotto pena di decadenza, per lâimpugnazione delle delibere dellâassemblea di condominio notificate al condomino assente. Il principio di diritto è ovviamente valevole per tutte le comunicazioni effettuate a mezzo raccomandata postale.
Atteso che nessuna disposizione del regolamento per lâespletamento del servizio postale universale di cui al D.M. Sviluppo Economico 1 ottobre 2008 contiene una norma analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla Legge n. 890 del 2002 (art. 8, comma 4) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che lâagente postale abbia depositato in giacenza presso lâufficio postale a causa della impossibilitĂ di recapitarlo per lâassenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, il Collegio ha ritenuto di doversi basare sul principio di effettiva conoscenza da parte del destinatario.
Tale principio non consente di ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione allâesecuzione di un adempimento quale il rilascio dellâavviso di giacenza â ove è certo che il destinatario dellâatto incolpevolmente non ne ha conoscenza (per non essere stato reperito dallâagente postale e per non avere ancora avuto la possibilitĂ di recarsi a ritirare lâatto presso lâufficio postale).
Ă stato quindi ritenuto che vadano applicati in via analogica i criteri di cui allâ art. 8, comma 4, della Legge n. 890 del 2002, secondo cui âla notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anterioreâ.
Peraltro, poichĂŠ il citato regolamento del servizio postale di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente lâavviso di giacenza, ma soltanto, allâart. 25, il ârilascio dellâavviso di giacenzaâ, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata allâindirizzo del destinatario, è quella per cui la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dellâavviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
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Cassazione civile, sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25791






