Servizio postale universale
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2008
(Gazz. Uff., 15 ottobre 2008, n. 242)
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2008 Â â Approvazione delle condizioni generali per lâespletamento del servizio postale universale.
Art. 1
1. Sono approvate le condizioni generali del servizio postale che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Le condizioni generali di cui allâart. 1 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato [ Parte 2 di 2 ]
SERVIZI INCLUSI NEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Art. 1
Servizio postale universale
Il servizio postale universale, ai sensi dellâart. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a 2 kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg.
I servizi inclusi nel servizio universale e oggetto delle presenti condizioni di servizio sono classificati per tipologie di invii postali, come definiti dallâart. 1 lettera f) del decreto legislativo n. 261 del 1999, negli articoli 2, 3 e 4 della presente sezione.
Per gli invii internazionali si applicano, oltre alle presenti condizioni generali, le Convenzioni internazionali ratificate nellâordinamento italiano, nonchĂŠ i relativi provvedimenti applicativi.
Art. 2
Invii di corrispondenza
li invii di corrispondenza comprendono le comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante lâausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati allâindirizzo indicato dal mittente sullâoggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari.
I servizi di corrispondenza comprendono:
a) posta massiva: servizio per la spedizione verso qualsiasi localitĂ del territorio nazionale di invii di corrispondenza non raccomandata in grande quantitĂ (ad eccezione della corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicitĂ diretta per corrispondenza) secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di destinazione. Lâaccesso al servizio è oggetto di specifiche procedure di accettazione degli invii approvate dallâAutoritĂ di regolamentazione del settore postale;
b) posta prioritaria (invii postali singoli): servizio per la spedizione degli invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localitĂ del territorio nazionale ed estero;
c) posta raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localitĂ del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dellâavvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dellâinvio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui allâart. 5;
d) posta assicurata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localitĂ del territorio nazionale, nonchĂŠ per lâestero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente può chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore.
Per gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualitĂ sono richieste particolari modalitĂ di confezionamento pubblicizzate da Poste Italiane e la consegna è effettuata presso lâufficio postale. Il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dellâinvio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui allâart. 5;
e) atti giudiziari: servizio di posta raccomandata attinente alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e integrazioni;
f) pubblicitĂ diretta per corrispondenza: servizio per la spedizione di invii postali indirizzati ad un numero di destinatari non inferiore ad una soglia stabilita dallâAutoritĂ di regolamentazione del settore postale (attualmente pari a 10.000), contenenti lo stesso messaggio, a carattere pubblicitario o di marketing, ad eccezione del nome, dellâindirizzo e del numero di identificazione del destinatario, nonchĂŠ di altri elementi che non alterano la natura del messaggio;
g) corrispondenza a contenuto pubblicitario: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza per lâinterno indirizzata ad un numero di destinatari stabilito dallâAutoritĂ di regolamentazione del settore postale (attualmente compreso tra 1000 e 9999), contenenti lo stesso messaggio, a carattere pubblicitario o di marketing, ad eccezione del nome, dellâindirizzo e del numero di identificazione del destinatario, nonchĂŠ di altri elementi che non alterano la natura del messaggio.
Art. 3
Prodotti editoriali
Sono considerati prodotti editoriali i libri, i quotidiani, i periodici e similari.
Il servizio è dedicato alle imprese editrici e ai soggetti che editano pubblicazioni periodiche, stampe e libri.
Art. 4
Pacchi
Sono considerati pacchi gli invii postali verso qualsiasi localitĂ del territorio nazionale ed estero che non eccedano i 20 kg di peso.
Il servizio prevede, oltre ai servizi accessori di cui allâart. 5, anche la modalitĂ di pacco assicurato con la quale il mittente può assicurare il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e di danneggiamento previo pagamento di un corrispettivo, fino ad un massimo stabilito. Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifiche modalitĂ di confezionamento opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.
Art. 5
Servizi accessori
Per i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacchi Poste Italiane rende disponibili almeno i seguenti servizi accessori:
a) avviso di ricevimento: è la ricevuta che, compilata dal mittente allâatto della spedizione e firmata dal destinatario allâatto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dellâavvenuta consegna. Lâavviso di ricevimento della spedizione viene recapitato al mittente con posta prioritaria.
b) contrassegno: la consegna degli invii è subordinata alla riscossione dal destinatario, allâatto della consegna, di un corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti prestabiliti.
La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero lâimporto dovuto e firmato per ricevuta.
Per gli invii di corrispondenza con importo da corrispondere superiore ad una determinata soglia la consegna è effettuata presso lâufficio postale.
Poste Italiane corrisponde al mittente lâimporto riscosso con le modalitĂ a sua scelta fra quelle messe a disposizione.
PARTE II
CONDIZIONI ECONOMICHE
Art. 6
Tariffe e prezzi
Poste Italiane applica per i servizi compresi nel servizio universale le tariffe ed i prezzi fissati dallâAutoritĂ di regolamentazione del settore postale, ai sensi dellâart. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
Poste Italiane rende accessibili al pubblico tariffe e prezzi e li rende disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 7
Accordi individuali
Art. 7.
Poste Italiane può concludere con i clienti o gruppi di clienti accordi individuali che prevedano corrispettivi diversi, fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla destinazione e alle modalitĂ di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii, nel rispetto di quanto previsto dallâart. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
PARTE III
QUALITĂ DEL SERVIZIO
Art. 8
Obiettivi di qualitĂ
LâAutoritĂ di regolamentazione stabilisce gli obiettivi di qualitĂ del servizio postale universale. Tali standard sono recepiti nella Carta della qualitĂ e resi disponibili presso tutti gli uffici postali.
Gli accordi individuali di cui allâart. 7 possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standard di qualitĂ differenti.
ACCESSO AI SERVIZI
CONDIZIONI DI ACCESSO
Art. 9
Pagamento del servizio
Gli invii postali vengono accettati da Poste Italiane previo pagamento delle tariffe e dei prezzi in vigore, nelle forme precisate allâart. 16, salve eventuali diverse condizioni stabilite negli accordi individuali di cui allâart. 7.
Art. 10
Indirizzo e confezionamento
Ai fini dellâaccettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo lâindirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per lâindividuazione del punto di recapito); localitĂ e codice di avviamento postale esatto.
Qualora lâindirizzo non sia completo ed esatto, Poste Italiane non garantisce la corretta esecuzione del recapito.
Il mittente confeziona gli invii postali con modalitĂ idonee in rapporto al peso e al contenuto e comunque in modo da evitare qualunque rischio di danni a persone o cose. Le modalitĂ di confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.
Per alcuni servizi è previsto lâutilizzo di specifici moduli di accettazione.
Art. 11
Invii non ammessi
Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con le disposizioni in vigore.
Le armi non sono ammesse se non provviste di autorizzazione del Ministero dellâinterno.
Ove rinvenuti dopo lâimmissione nella rete postale, gli invii non ammessi sono consegnati agli Organi di polizia.
Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti, causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.
Art. 12
Obbligo di assicurazione
Ai fini della spedizione di denaro contante, armi e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia.
PARTE V
MODALITĂ DI ACCESSO
Art. 13
Cassette dâimpostazione
Poste Italiane, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, rende disponibili le cassette di impostazione recanti il relativo logo esclusivo e lâindicazione degli orari di ritiro, destinate alla raccolta della posta prioritaria di cui allâart. 2, lettera b), affrancata con francobollo o con altre modalitĂ definite da specifici accordi.
Art. 14
Uffici postali
Gli uffici postali accettano gli invii raccomandati e assicurati, gli atti giudiziari i pacchi, gli invii postali singoli a richiesta del mittente e gli invii postali singoli non introducibili a causa delle dimensioni nelle cassette dâimpostazione di cui al precedente articolo o affrancati con modalitĂ diverse dal francobollo.
Gli uffici postali espongono lâorario di apertura al pubblico e lâorario limite di accettazione per la spedizione degli invii in giornata.
Presso gli uffici postali è disponibile, su richiesta dellâutenza, la Carta della qualitĂ , nonchĂŠ ogni informazione su servizi e sulle condizioni economiche applicate.
Art. 15
Altre modalitĂ di accesso
Per gli invii di corrispondenza massiva, e di pubblicitĂ diretta per corrispondenza di cui allâart. 2, lettera a) e f), nonchĂŠ per i prodotti editoriali di cui allâart. 3, Poste Italiane rende accessibili al pubblico idonei punti di accettazione.
Per gli altri invii postali, specifici accordi contrattuali con la clientela possono prevedere diverse modalitĂ di accesso.
PARTE VI
MODALITĂ DI PAGAMENTO
Art. 16
Affrancatura
La modalitĂ ordinaria di pagamento del corrispettivo è lâaffrancatura.
Lâaffrancatura consiste nellâapposizione di francobolli oppure della impronta di macchine affrancatrici o di altri strumenti meccanici o elettronici presso i punti di accettazione di Poste Italiane.
Poste Italiane e i terzi autorizzati provvedono alla vendita dei francobolli.
Lâaffrancatura può essere effettuata anche con le seguenti modalitĂ alternative:
a) con strumentazione a cura del cliente: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici a cura del cliente;
b) conto di credito: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici presso Poste Italiane per gli invii postali in partenza, con contabilizzazione in arrivo per i conti di credito speciali;
c) abbonamento postale: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale;
d) senza materiale affrancatura: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale.
Il pagamento delle modalità alternative di affrancatura può avvenire mediante procedura di addebito preautorizzato su conto corrente postale intestato al cliente, oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste Italiane.
Poste Italiane si riserva di verificare la conformitĂ della spedizione alle caratteristiche del prodotto offerto.
Le condizioni e le clausole contrattuali relative alle modalitĂ di affrancatura sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.
Art. 17
Invii postali privi di affrancatura
Gli invii postali non affrancati con una delle modalitĂ di cui al precedente art. 16 non sono recapitati e sono restituiti al mittente, previo pagamento dellâimporto dovuto.
Se il mittente non è individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.
Gli invii postali provenienti dallâestero senza affrancatura sono recapitati al destinatario previo pagamento dellâaffrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformitĂ agli accordi ed alle convenzioni internazionali.
Gli invii postali diretti allâestero senza affrancatura sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.
Art. 18
Invii postali con affrancatura insufficiente
Gli invii postali con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, previo pagamento dellâintegrazione dellâaffrancatura.
Se il mittente non è individuato con certezza, o rifiuta lâintegrazione, gli invii sono distrutti.
Se tale irregolarità è rilevata in fase di recapito Poste Italiane, prima della restituzione al mittente dellâinvio con affrancatura insufficiente chiede al destinatario se intende ricevere lâinvio previo pagamento dellâintegrazione di prezzo.
Gli invii postali provenienti dallâestero con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario previa integrazione dellâaffrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformitĂ agli accordi ed alle convenzioni internazionali.
Gli invii postali diretti allâestero con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.
RECAPITO
MODALITĂ DI RECAPITO
Art. 19
Esecuzione del recapito
Gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente allâindirizzo indicato salvo diverse condizioni contrattuali.
Gli invii postali sono recapitati secondo le modalitĂ di cui ai successivi articoli del presente paragrafo.
Art. 20
Invii semplici e invii a firma
Ai fini delle attivitĂ di recapito, gli invii postali si distinguono in:
invii semplici: invii di posta prioritaria, massiva, di pubblicità diretta per corrispondenza, di corrispondenza a contenuto pubblicitario, di prodotti editoriali. Il recapito è effettuato mediante immissione in cassette domiciliari di cui al successivo articolo oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29;
invii a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi anche editoriali. Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, lâattestazione dellâavvenuta consegna è fornita dallâaddetto al recapito in qualitĂ di incaricato di pubblico servizio.
Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche lâavviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dallâaddetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.
Analogamente, la prova della consegna è fornita dallâaddetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.
Art. 21
Cassette domiciliari
Il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e lâapertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltĂ .
I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dellâinvio avverrĂ presso lâufficio postale previo avviso di giacenza.
Le cassette devono recare, ben visibile, lâindicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza lâinvio è restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo.
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietĂ , sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con lâufficio postale di distribuzione.
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piĂš edifici e negli edifici adibiti a sede dâimpresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
PARTE VIII
MANCATO RECAPITO ALLâINDIRIZZO DEL DESTINATARIO
Art. 22
Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente e di cui non è possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.
Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia possibile, e non sia possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a scopo di beneficenza.
Gli invii restituiti al mittente perchÊ non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.
Per la restituzione al mittente, i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
Art. 23
Rifiuto dellâinvio
Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui allâart. 2, lettera e), lâinvio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dallâaddetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio.
Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
Ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione lâinvio sarĂ distrutto.
Art. 24
Distribuzione nellâufficio postale
Gli invii postali che non è possibile recapitare allâindirizzo indicato possono essere ritirati presso lâufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nellâarticolo successivo. Lâaddetto alla consegna presso lâufficio postale accerta lâidentitĂ di chi si presenta per il ritiro.
In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso lâufficio postale di distribuzione qualora:
sussistano oggettive difficoltĂ che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere; gli invii restano a disposizione presso lâufficio postale di distribuzione. In alternativa alla modalitĂ di distribuzione di cui al comma precedente, Poste Italiane provvede a una diversa collocazione delle cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione degli invii;
la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui allâart. 21;
lâinvio presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto.
La consegna degli invii a firma avviene presso lâufficio postale di distribuzione nei seguenti casi:
a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29;
b) il valore dichiarato per lâinvio di corrispondenza assicurato, o lâimporto da corrispondere per lâinvio di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna allâindirizzo indicato;
c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (ad es pacchi contenenti armi o preziosi).
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), nonchĂŠ nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica lâufficio postale per il ritiro dellâinvio.
La consegna può essere effettuata direttamente presso lâufficio postale di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari.
PARTE IX
GIACENZA
Art. 25
Termini di giacenza
Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 22 e 23, rimangono in giacenza presso lâufficio postale di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal giorno successivo al rilascio dellâavviso di giacenza:
invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dallâestero per i quali i termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni dellâUnione Postale Universale (attualmente quindici giorni).
Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.
Il servizio di giacenza, può comportare il pagamento di un corrispettivo.
PARTE X
SOGGETTI ABILITATI AL RITIRO DEGLI INVII
Art. 26
Nuclei familiari
Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Art. 27
Imprese
Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, allâindirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. Lâimpresa deve indicare lâufficio o i nominativi delle persone incaricate, inviando allâufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.
Art. 28
AutoritĂ e uffici pubblici
Gli invii di corrispondenza spediti ad autoritĂ ed uffici pubblici aventi piĂš sedi in una localitĂ , qualora lâindirizzo non consenta di individuare lâesatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della localitĂ indicata.
Le autoritĂ e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate a ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta allâufficio postale di distribuzione.
Per i pacchi, la consegna è effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.
Art. 29
ComunitĂ , enti, persone giuridiche, associazioni e simili
Art. 29.
Gli invii di corrispondenza diretti a comunitĂ , enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante legale o al personale incaricato.
Il legale rappresentante deve indicare lâufficio o i nominativi delle persone incaricate inviando allâufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta.
Per i pacchi, la consegna è effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.
4. Diritti degli utenti
Art. 30
Il presente decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale privo del testo dellâarticolo 30 (n.d.r.)
Art. 31
Diritti del mittente
Il mittente resta proprietario dellâinvio sino al momento della consegna. Prima della consegna egli ha diritto di chiedere la restituzione dellâinvio o la modifica della destinazione o del destinatario, previo pagamento di un prezzo aggiuntivo.
Art. 32
Reclami, rimborsi e indennizzi
Le procedure dei reclami e la determinazione dellâentitĂ dei rimborsi e degli indennizzi, nonchĂŠ la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie, sono previste dalla Carta della QualitĂ , ai sensi dellâ art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
Il reclamo può essere presentato dal mittente, dal destinatario dellâinvio o da persona da essi delegata.
Art. 33
PubblicitĂ delle informazioni
Poste Italiane rende disponibili al pubblico, anche tramite il proprio sito web, ogni informazione necessaria per il corretto utilizzo del servizio da parte dellâutenza con particolare riferimento alle condizioni economiche, alle modalitĂ di accesso ai servizi e di recapito degli invii postali.






