Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2020, n. 20039
Valida, per il principio di raggiungimento dello scopo, la notifica a mezzo pec senza la dicitura notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
In particolare è stata ritenuta essere una mera irregolarità la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 (prevista dall’art. 3 bis, comma 4 della Legge 53/1994) e l’omesso inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l’avvenuto perfezionamento della notifica.
Costituisce fondamentale principio in materia quello per cui «la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti», non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità» - in relazione alle quali «non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo» - laddove «la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell’atto» (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass. 14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014).
Sulla scorta del richiamato principio di raggiungimento dello scopo è stata più volte respinta l’eccezione di nullità della notifica telematica priva della indicazione, nell’oggetto del messaggio PEC, della dicitura “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994“ (Sez. U., 23620/2018; Cass. 30927/2018), rispetto alla quale la dicitura “notifica telematica”, presente nella notifica in esame, appare più che sufficiente.
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Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2020, n. 20039





