Referendum costituzionale sulla Riforma della Giustizia: guida al voto del 22-23 marzo 2026
Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul futuro della magistratura italiana. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo che riguarda una delle riforme più discusse degli ultimi anni: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
La riforma non incide sull’autonomia e indipendenza della magistratura, ma interviene sulla sua organizzazione interna e sui meccanismi di autogoverno.
Attualmente un magistrato può passare, una sola volta nella carriera, da giudice a pubblico ministero o viceversa. Con la riforma questo non sarà più possibile: chi sceglie di fare il PM non potrà mai diventare giudice e viceversa.
La riforma prevede altresì l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura: uno per la magistratura requirente l’altro per quella giudicante oltre ad una Alta Corte con funzioni disciplinari.
Infine i componenti di tali organi di auto governo della Magistratura non saranno più eletti ma estratti a sorte, con l'obiettivo dichiarato di ridurre il peso delle correnti.
Il quesito referendario e quando si vota
Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2026, è stata fissata per i giorni 22 e 23 marzo 2026 la data del referendum ex art. 138 della Costituzione per la modifica di alcuni articoli della Costituzione (c.d. “Riforma della giustizia”).
Successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.31 - Serie Generale del 7 febbraio 2026 il Decreto Presidente della Repubblica che riscrive il quesito del referendum costituzionale, già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026, a seguito dell'ordinanza del 6 febbraio 2026 espressa dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione.
La formula oggetto della consultazione referendaria è ora la seguente:
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».
Si tratta di un referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.
Le operazioni di voto si svolgeranno:
- domenica 22 marzo dalle 7 alle 23;
- lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.
Perché è necessario il referendum confermativo
A norma dell’articolo 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Dette leggi sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Il referendum è escluso quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Atteso che il disegno di legge costituzionale sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e requirenti non ha raggiunto tale maggioranza dei 2/3 in ciascuna delle due camere si procede a referendum.
Segnatamente il testo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025 senza tuttavia raggiungere i due terzi in ciascuna delle due camere. Di qui la necessità di procedere a referendum.
Si decide quindi se confermare o respingere la modifica della Costituzione di cui alla sopra menzionata legge costituzionale.
Il testo della legge di riforma sottoposto a voto confermativo
Il testo della legge costituzionale già approvata dalle due Camere ed oggetto della consultazione referendaria è il seguente:
Articolo 1 - Modifica all’articolo 87 della Costituzione
1. All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».Articolo 2 - Modifica all’articolo 102 della Costituzione
1. All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».Articolo 3 - Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».Articolo 4 - Modifica dell’articolo 105 della Costituzione
1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105. - Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».Articolo 5 - Modifiche all’articolo 106 della Costituzione
1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».Articolo 6 - Modifica all’articolo 107 della Costituzione
1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».Articolo 7 - Modifica all’articolo 110 della Costituzione
1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».Articolo 8 - Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Separazione delle carriere e autogoverno della magistratura
Da uno a due Consigli Superiori della Magistratura
Se la riforma sarà approvata, al fine di attuare completamente la separazione delle carriere dei magistrati, si passerà da uno a due Consigli Superiori della Magistratura: uno per la magistratura giudicante ed uno per quella inquirente.
Il testo approvato dal Parlamento prevede, in luogo dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) organo di autogoverno della Magistratura che, a norma dell’art. 105 della Costituzione gestisce nomine, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, la creazione di due Consigli Superiori distinti, uno per i magistrati giudicanti ed uno per i pubblici ministeri.
La sostituzione degli articoli 104 e 105 della Costituzione prevede la costituzione di un Consiglio superiore della magistratura giudicante e di un secondo Consiglio superiore della magistratura requirente.
Entrambi gli organi manterranno una composizione a prevalenza togata, analoga a quella attuale, ma opereranno separatamente, affidando ai pubblici ministeri un proprio organo di autogoverno, autonomo e distinto da quello della magistratura giudicante.
La Corte disciplinare
La riforma introduce inoltre una Corte disciplinare di rango costituzionale, alla quale viene attribuita la competenza sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.
Mentre attualmente anche le funzioni disciplinari sono svolte dal C.S.M. con la riforma tali funzioni passano all’Alta Corte disciplinare.
Anche questo organo è composto in prevalenza da magistrati, ma si distingue dall’attuale Consiglio Superiore, che non svolgerà più funzioni disciplinari, concentrandosi sul governo delle carriere.
Nuove regole per la scelta dei membri degli ordani di governo della Magistratura
Un ulteriore profilo di rilievo della riforma attiene alle modalità di selezione dei componenti degli organi di autogoverno della Magistratura: Consigli Superiori ed Alta Corte.
La riforma prevede il ricorso al sorteggio, in luogo del tradizionale sistema fondato sul voto, con l’obiettivo dichiarato di incidere sulle dinamiche associative e sul ruolo delle correnti all’interno della magistratura.
L’Alta Corte disciplinare
L’Alta Corte disciplinare sarà composta da quindici giudici:
- tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- tre giudici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione;
- sei magistrati giudicanti estratti a sorte con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
- tre magistrati requirenti estratti a sorte con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
La funzione disciplinare viene dunque sottratta agli organi di autogoverno e affidata a un organo distinto, dotato di una propria composizione e di specifiche garanzie di indipendenza.
L’obiettivo dichiarato è quello di separare in modo più netto il governo delle carriere dalla valutazione delle responsabilità disciplinari, evitando sovrapposizioni tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali.
La Corte disciplinare è composta in parte da magistrati e in parte da giuristi esterni, secondo criteri stabiliti dalla legge costituzionale, e opera come giudice specializzato in materia disciplinare.
Anche in questo caso, la riforma non incide sull’autonomia della magistratura nel suo complesso, ma introduce un modello organizzativo diverso, nel quale la responsabilità disciplinare è affidata a un organo separato rispetto a quelli deputati alla gestione delle carriere.
I due Consigli Superiori della Magistratura
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge:
- per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione;
- per due terzi tra i magistrati giudicanti o tra magistrati requirenti, a secoda che si tratti di C.S.M. giudicante o C.S.M. requirente.
Un tema spesso richiamato nel dibattito è quello del passaggio di carriera. Anche prima della riforma, tale possibilità era già sottoposta a limiti stringenti e risultava poco frequente nella pratica.
La separazione delle carriere interviene quindi su un ambito che presentava già confini ben definiti, rendendo definitiva una distinzione che, di fatto, era in larga misura già operativa. In questo senso, il referendum non contrappone autonomia e controllo, ma propone un diverso modello di organizzazione interna, che gli elettori sono chiamati a valutare nel suo complesso.
Il sorteggio negli organi di autogoverno della magistratura ed il problema delle cd. correnti
Votare Si o No al referendum
Votare SÌ significa:
- Confermare la riforma costituzionale sopra descritta
- Approvare la separazione definitiva delle carriere
- Accettare la sostituzione del CSM unico con due CSM distinti
- Accettare il sistema di sorteggio al posto delle elezioni
- Far entrare in vigore la riforma, con successiva attuazione tramite leggi ordinarie entro un anno
Votare NO significa:
- Bocciare la riforma costituzionale
- Mantenere l'attuale sistema con possibilità di passaggio tra carriere
- Conservare l'unico CSM con sistema elettivo
- Lasciare invariato l'assetto costituzionale della magistratura
Non è previsto alcun quorum: Il referendum è di tipo confermativo e non prevede quorum di partecipazione. il referendum è valido indipendentemente dall'affluenza. Sarà determinante solo la maggioranza dei voti validi espressi.






