Ordinamento giudiziario

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

(Gazz. Uff., 4 febbraio 1941, n. 28)

Articolo 1
È approvato l’unito testo dell’ordinamento giudiziario, allegato al presente decreto e visto d’ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze.
Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.

Articolo 2.
Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia

Articolo 1
Dei giudici.
La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:
a ) dal giudice di pace;
[b ) dal pretore;]
c ) dal tribunale ordinario;
d ) dalla corte di appello;
e ) dalla Corte di cassazione;
f ) dal tribunale per i minorenni;
g ) dal magistrato di sorveglianza;
h ) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali l’ordinamento giudiziario dell’impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

Articolo 2
Del pubblico Ministero.
Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero.

Articolo 3
Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.
Ogni corte, tribunale ordinario [, pretura] ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L’ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.
Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’art. 28.
Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziaria e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

Articolo 4
Ordine giudiziario.
L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado [delle preture,] dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.
Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario.

Articolo 5
Organici; sedi giudiziarie.
Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

Articolo 6
Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati.
I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro della giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 127.
Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia, con l’osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

Articolo 7
Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

Articolo 7 bis
Tabelle degli uffici giudicanti
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all’art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’art. 47- bis , secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agliarticoli 47- ter , terzo comma, 47- quater , secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.
1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l’organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell’accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell’ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell’ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l’assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.
2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell’ufficio, ma devono in ogni caso contenere:
a) l’analisi dello stato dei servizi, dell’andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l’analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;
e) l’individuazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria;
f) la relazione sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione;
g) l’analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell’ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l’informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;
i) l’indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all’analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.
2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell’ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l’inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.
2- bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2- ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell’attività medesima.
[2- quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.]
2- quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all’organico complessivo dell’ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell’ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
[3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione].
3- bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale.
3- ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3- quater. L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l’erario.
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- bis, si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5.

Articolo 7 ter
Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti .
1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all’articolo 7-bis, comma 3-bis. Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
[Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.]
2-bis. Il dirigente dell’ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell’ufficio e assicuri costantemente l’equità tra tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi.

Articolo 8
Requisiti per l’ammissione a funzioni giudiziarie.
(articolo abrogato)

Articolo 9
Giuramento.
I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: “Giuro di essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere coscienziosamente i miei doveri di magistrato”.
Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell’ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Articolo 10
Termine per l’assunzione delle funzioni.
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio.
Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha il diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Articolo 10 bis
Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi
Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.

Articolo 11
(Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni).
Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall’articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall’impiego.
Il magistrato decaduto dall’impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a dimissioni.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall’ articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 12
Obbligo della residenza. Sanzioni.
[Il magistrato ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.
Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.]

Articolo 13
Esenzione da uffici e servizi pubblici.
I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Articolo 14
Potestà di polizia dei giudici.
Ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Articolo 15
Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.
I magistrati del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l’intervento della forza armata.

Capo II
Delle incompatibilità

Articolo 16
Incompatibilità di funzioni.
I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
Salvo quanto disposto dal primo comma dell’art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie Né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.
In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l’Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Articolo 17
Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

Articolo 18
Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense
I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attività da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell’ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un’unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un’unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l’affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.
Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell’ articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

Articolo 19
Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza dell’incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L’esito del procedimento di accertamento dell’esclusione, in concreto, della ricorrenza dell’incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all’ articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell’ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all’ articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

Titolo II
Dei giudici

Capo I
Del giudice conciliatore

Articolo 20
Sede degli uffici di conciliazione.
[In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.
A ciascun ufficio di conciliazione, è, di regola, addetto un viceconciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più viceconciliatori].

Articolo 21
Gratuità dell’ufficio.
[L’ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è gratuito ed onorario].

Articolo 22
Funzioni del giudice conciliatore.
[Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.
Nell’esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e l’equità in conformità del disposto degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile.
La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore nonché la forma degli atti e dei giudizi sono determinate dalle leggi di procedura].

Articolo 23
Requisiti per la nomina.
(articolo abrogato)

Articolo 24
Nomina e durata dell’ufficio.
(articolo abrogato)

Articolo 25
Decadenza, revoca e dispensa dall’ufficio.
(articolo abrogato)

Articolo 26
Incompatibilità.
(articolo abrogato)

Articolo 27
Divieto di assistenza professionale.
(articolo abrogato)

Articolo 28
Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario.
(articolo abrogato)

Articolo 29
Vigilanza sugli uffici di conciliazione.
(articolo abrogato)

Capo II
Del Pretore

(Capo abrogato dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).

Capo III
Dei tribunali

Sezione I
Del tribunale ordinario

Articolo 42
Sede del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Articolo 42 bis
Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.

Articolo 42 ter
Nomina dei giudici onorari di tribunale.
(articolo abrogato)

Articolo 42 quater
Incompatibilità
(articolo abrogato)

Articolo 42 quinquies
Durata dell’ufficio
(articolo abrogato)

Articolo 42 sexies 6
Cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio. -sexies.
(articolo abrogato)

Articolo 42 septies 7
Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale. -septies.
(articolo abrogato)

Articolo 43
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario:
a ) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b ) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
[c ) esercita le funzioni di giudice tutelare;]
d ) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Articolo 43 bis
Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario.
(articolo abrogato)

Articolo 44
Ufficio d’istruzione penale.
(articolo abrogato)
Articolo 45
Giudice di sorveglianza.
Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro della giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.

Articolo 46
Costituzione delle sezioni.
Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’art. 7- bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.

Articolo 47
Attribuzioni del presidente del tribunale.
Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.

Articolo 47 bis
Direzione delle sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis.

Articolo 47 ter
Istituzione dei posti di presidente di sezione.
Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l’osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a ) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b ) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

Articolo 47 quater
Attribuzioni del presidente di sezione. -quater.
Attribuzioni del presidente di sezione.
Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio.

Articolo 47 quinquies 5
Presidenza dei collegi. -quinquies.
Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

Articolo 48
Composizione dell’organo giudicante
In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.

Sezione I-bis
Delle sezioni distaccate di tribunale

Articolo 48 bis
Sezioni distaccate del tribunale ordinario
(articolo abrogato)

Articolo 48 ter
Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate .
(articolo abrogato)

Articolo 48 quater
Affari trattati nelle sezioni distaccate .
(articolo abrogato)

Articolo 48 quinquies 5
Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate .
(articolo abrogato)

Articolo 48 sexies 6
Magistrati assegnati alle sezioni distaccate .
(articolo abrogato)

Sezione II
Del tribunale per i minorenni

Articolo 49
Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali.
La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

Articolo 50
Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.
Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.
Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.
Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

Articolo 50 1
Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:
a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.
Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

Articolo 50 2
Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l’ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall’articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.
[1] Articolo inserito dall’articolo 30, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per l’applicazione vedi l’ articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112 e dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 148.

Articolo 50 3
Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
La sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l’incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.
Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.
Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all’articolo 47-quater e in particolare cura e dà impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all’interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l’uso degli strumenti telematici.
I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell’attività di direzione dell’ufficio.

Articolo 50 4
Composizione dell’organo giudicante
La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.
La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

Articolo 50 5
Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze e i minori, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.
Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.
La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

Articolo 50 bis
Giudice per le indagini preliminari.
1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L’organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
2. Nell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.

Articolo 51
Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie .
Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Capo IV
Della corte di appello

Sezione I

Articolo 52
Sede della corte di appello.
La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Articolo 53
Funzioni e attribuzioni della corte di appello
1. La corte di appello:
a ) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale [e dai pretori in materia penale];
b ) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.
Articolo sostituito dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Lettera modificata dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l’efficacia vedi l’ articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.

Articolo 54
Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.
Nella formazione delle tabelle ai sensi dell’art. 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
Si osserva per le corti di appello il disposto dell’art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche.

Articolo 55
Magistrati della corte di appello.
Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.
Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Articolo 56
Costituzione del collegio giudicante.
La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

Articolo 57
Sezione istruttoria.
[In ciascuna corte di appello è costituita una sezione istruttoria, alla quale sono addetti cinque magistrati e, quando occorre, uno o più supplenti. Essa è presieduta da un presidente di sezione o dal più anziano dei consiglieri.
La sezione istruttoria giudica col numero invariabile di tre votanti.
Nei casi indicati nel primo comma dell’articolo seguente, la sezione istruttoria è sostituita dalla sezione per i minorenni.]

Articolo 58
Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie .
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.
La sezione giudica con l’intervento di due consiglieri onorari esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.
[Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 50.]
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Articolo 59
Sezioni distaccate di corte d’appello.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica.

Sezione II
Della Corte di Assise

Articolo 60
Sedi di corte di assise..
In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.
Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D, annessa al presente ordinamento.
Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.
Le altre norme riflettenti l’ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

Articolo 61
Costituzione della corte di assise..
La corte di assise è composta:
a ) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
b ) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale;
c ) da cinque assessori.
Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.
I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

Articolo 62
Grado onorario degli assessori..
Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell’ordine di precedenza a corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Sezione III
Della Magistratura del lavoro

Articolo 63
Costituzione della magistratura del lavoro..
Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.
La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

Sezione IV
Del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche

Articolo 64
Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.
Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell’art. 9.

Capo V
Della Corte Suprema di Cassazione

Articolo 65
Attribuzioni della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell’impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

Articolo 66
Composizione della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi dell’articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

Articolo 67
Costituzione del collegio giudicante.
La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti.
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Articolo 67 bis
Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile -bis.
(articolo abrogato)

Articolo 68
Ufficio del massimario e del ruolo.
Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consiglieri di corte d’appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’art. 210 del presente ordinamento.
Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.

Titolo III
Del Pubblico Ministero

Capo I
Della costituzione del Pubblico Ministero

Articolo 69
Funzioni del pubblico ministero.
Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

Articolo 70
Costituzione del pubblico ministero.
1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.
2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’art. 59.
3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.
4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio.
6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.
6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

Articolo 70 bis
Direzione distrettuale antimafia.
(articolo abrogato)

Articolo 70 ter
Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.
Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.
Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

Articolo 71
Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
(articolo abrogato)

Articolo 71 bis
Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata.
Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l’incompatibilità di cui all’articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all’ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.

Articolo 72
Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.
(articolo abrogato)

Capo II
Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 73
Attribuzioni generali del pubblico ministero.
Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Articolo 74
Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.
Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale.
Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo.
Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale de Re Imperatore presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.
Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d’assise.
La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d’appello.

Articolo 75
Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa.
Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo.
Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.
Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 76
Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione.
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze civili.
1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 76 bis
Procuratore nazionale antimafia
(articolo abrogato)

Articolo 76 ter
Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo.
(articolo abrogato)

Articolo 77
Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.
Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

Articolo 78
Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.
Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.
Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

Articolo 79
Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

Articolo 80
Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali ordinari.
Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali ordinari.

Articolo 81
Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare.
Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento.
Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Articolo 82
Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.
Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale della Repubblica richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell’assemblea generale per le relative deliberazioni.

Articolo 83
Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.
1. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.

Articolo 84
Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena.
(articolo abrogato)

Titolo IV
Dell’anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni

Capo I
Dell’anno giudiziario

Articolo 85
Inizio dell’anno giudiziario..
(articolo abrogato)
Articolo 86
Relazioni sull ‘amministrazione della giustizia .
1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell’avvocatura.

Articolo 87
Relazione del Ministro della giustizia alla maestà del Re Imperatore.
Il Ministro della giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia nel regno, nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.

Articolo 88
Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Il Ministro della giustizia può disporre che il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell’assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia.

Articolo 89
Convocazione dell’assemblea generale per l’inizio dell’anno giudiziario.
(articolo abrogato)
Articolo 90
Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario.
(articolo abrogato)

Articolo 91
Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

Articolo 92
Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

Capo II
Delle assemblee generali

Articolo 93
Oggetto delle assemblee generali.
La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;
2° per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse;
3° per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano l’intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l’intervento del procuratore generale.

Articolo 94
Convocazione delle assemblee generali.
Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

Articolo 95
Costituzione delle assemblee generali.
L’assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
L’assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

Articolo 96
Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.
Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all’ufficio.
Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

Capo III
Delle supplenze e delle applicazioni

Sezione I
Delle supplenze

Articolo 97
Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.
Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono costituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.
Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.
È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.
I provvedimenti di supplenza ai sensi dell’art. 7- bis, comma 3- bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti.

Articolo 98
Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.
I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell’articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario.

Articolo 99
Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore.
In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice-conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore della Repubblica.
Se la mancanza o l’impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l’incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice-conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

Articolo 100
Supplenza del cancelliere.
(articolo abrogato)
Articolo 101
Supplenza del pretore titolare.
(articolo abrogato)

Articolo 102
Supplenza del pretore in caso di urgenza.
(articolo abrogato)

Articolo 103
Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura.
(articolo abrogato)

Articolo 104
Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione.
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

Articolo 105
Supplenze nelle sezioni del tribunale.
(articolo abrogato)

Articolo 106
Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza.
(articolo abrogato)

Articolo 107
Supplenza del presidente della corte di assise.
(articolo abrogato)

Articolo 108
Supplenza dei magistrati della corte di appello.
Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell’art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.

Articolo 109
Supplenza di magistrati del pubblico ministero.
In caso di mancanza o di impedimento:
del procuratore generale del Re Imperatore, regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l’ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto .

Sezione II
Delle applicazioni

Articolo 110
Applicazione dei magistrati .
1. Possono essere applicati [alle preture circondariali,] ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all’art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d’appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale si riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L’applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3 -bis. Quando l’applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d’urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’ articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.
6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale.

Articolo 110 bis
Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.
(articolo abrogato)

Articolo 110 ter
(Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione)
(articolo abrogato)

Articolo 111
Applicazioni di giudici o di pretori.
(articolo abrogato)

Articolo 112
Applicazioni di consiglieri di corte di appello.
(articolo abrogato)

Articolo 113
Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica.
(articolo abrogato)

Articolo 114
Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica.
(articolo abrogato)

Articolo 115
Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.
1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L’esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un’anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo

Articolo 116
Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione.
(articolo abrogato)

Articolo 117
Destinazione dei magistrati [di appello e] di tribunale alla Corte di cassazione [e alla Procura generale presso la medesima Corte].
1. I posti di magistrati [di appello e] di tribunale destinati alla Corte di cassazione [e alla Procura generale presso la medesima Corte] sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

Titolo V
Dello stato giuridico dei magistrati

Capo I
Dei gradi e delle funzioni dei magistrati

Articolo 118
Gradi nella magistratura..
I gradi nella magistratura sono:
1° uditore giudiziario
2° aggiunto giudiziario;
3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;
4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;
5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello — presidente di sezione della corte suprema di cassazione — avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;
7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;
8° primo presidente della corte suprema di cassazione.
I ruoli organici dei singoli gradi della magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

Articolo 119
Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello..
(articolo abrogato)
Articolo 120
Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione..
(articolo abrogato)

Capo II
Dell’ammissione in magistratura e dell’uditorato

Articolo 121
Ammissione a funzioni giudiziarie.
(articolo abrogato)
Articolo 122
Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti.
(articolo abrogato)

Articolo 123
Concorso per uditore giudiziario .
(articolo abrogato)

Articolo 123 bis
Prova preliminare.
(articolo abrogato)
Articolo 123 ter
Prove concorsuali.
(articolo abrogato)

Articolo 123 quater
Commissione permanente per la tenuta dell’archivio dei quesiti della prova preliminare.-quater.
(articolo abrogato)

Articolo 123 quinquies 5
Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare -quinquies.
(articolo abrogato)

Articolo 124
Requisiti per l’ammissione al concorso.
(articolo abrogato)
.

Articolo 125
Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta .
(articolo abrogato)
Articolo 125 bis
Presentazione della domanda.
(articolo abrogato)

Articolo 125 ter
Commissione esaminatrice.
(articolo abrogato)
Articolo 125 quater
Lavori della commissione -quater.
(articolo abrogato)

Articolo 125 quinquies
Correttori esterni. -quinquies.
(articolo abrogato)
Articolo 126
Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura.
(articolo abrogato)
Articolo 126 bis
Esclusione dai concorsi.
(articolo abrogato)
Articolo 126 ter
Concorso per magistrato di tribunale.
(articolo abrogato)
Articolo 127
Nomina ad uditore giudiziario.
(articolo abrogato)
Articolo 128
Destinazione degli uditori Assimilazione gerarchica Trattamento economico.
(articolo abrogato)
Articolo 129
Tirocinio giudiziario.
(articolo abrogato)
Articolo 129 bis
Tirocinio.
(articolo abrogato)
Articolo 129 ter
Trattamento previdenziale e assistenziale.
(articolo abrogato)
Articolo 130
Nomina di uditori in soprannumero. Concorsi.
(articolo abrogato)
Articolo 131
Promozioni nella magistratura.
(articolo abrogato)
Articolo 132
Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione.
(articolo abrogato)
Articolo 133
Esame pratico per aggiunto giudiziario..
(articolo abrogato)
Articolo 134
Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario..
(articolo abrogato)
Articolo 135
Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari..
(articolo abrogato)
Articolo 136
Dispensa dal servizio degli uditori non idonei.
(articolo abrogato)
Articolo 137
Funzioni degli aggiunti giudiziari.
(articolo abrogato)
Articolo 138
Destinazione degli aggiunti giudiziari.
(articolo abrogato)
Articolo 139
Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore.
(articolo abrogato)
Articolo 140
Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori.
(articolo abrogato)
Articolo 141
Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori.
(articolo abrogato)
Articolo 142
Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale.
(articolo abrogato)
Articolo 143
Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale.
(articolo abrogato)
Articolo 144
Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale.
(articolo abrogato)
Articolo 145
Sistema delle promozioni..
(articolo abrogato)

Articolo 146
Ordine delle promozioni..
(articolo abrogato)
Articolo 147
Attribuzione dei posti in eccedenza..
(articolo abrogato)
Articolo 148
Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio..
(articolo abrogato)
Articolo 149
Concorso per esame e per titoli..
(articolo abrogato)
Articolo 150
Modalità del concorso..
(articolo abrogato)
Articolo 151
Composizione della commissione giudicatrice..
(articolo abrogato)
Articolo 152
Concorso per titoli: requisiti per l’ammissione..
(articolo abrogato)
Articolo 153
Criteri di valutazione dei requisiti per l’ammissione..
(articolo abrogato)
Articolo 154
Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli..
(articolo abrogato)
Articolo 155
Motivi di esclusione dal concorso..
(articolo abrogato)
Articolo 156
Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari..
(articolo abrogato)
Articolo 157
Commissione giudicatrice del concorso per titoli..
(articolo abrogato)
Articolo 158
Produzione dei titoli..
(articolo abrogato)
Articolo 159
Criteri di valutazione dei titoli..
(articolo abrogato)
Articolo 160
Classificazione dei concorrenti..
(articolo abrogato)
Articolo 161
Ordine delle promozioni per concorso..
(articolo abrogato)
Articolo 162
Promozioni per scrutinio a turno di anzianità..
(articolo abrogato)
Articolo 163
Richiesta di scrutinio – Presentazione dei lavori..
(articolo abrogato)
Articolo 164
Numero dei lavori..
(articolo abrogato)
Articolo 165
Svolgimento delle operazioni di scrutinio..
(articolo abrogato)
Articolo 166
Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli..
(articolo abrogato)
Articolo 167
Classificazione dei promovibili – Revisione dello scrutinio..
(articolo abrogato)
Articolo 168
Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni..
(articolo abrogato)
Articolo 169
Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione..
(articolo abrogato)
Articolo 170
Efficacia della classifica – Rinnovazione dello scrutinio..
(articolo abrogato)
Articolo 171
Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilità.
(articolo abrogato)
Articolo 172
Ordine delle promozioni per scrutinio..
(articolo abrogato)
Articolo 173
Inversione del turno di promozione..
(articolo abrogato)
Articolo 174
Casi di ritardata promozione..
(articolo abrogato)
Articolo 175
Scrutinio dei pretori.
(articolo abrogato)
Articolo 176
Sistema delle promozioni..
(articolo abrogato)
Articolo 177
Ordine delle promozioni..
(articolo abrogato)
Articolo 178
Attribuzione dei posti in eccedenza..
(articolo abrogato)
Articolo 179
Concorso per titoli – Requisiti per l’ammissione..
(articolo abrogato)
Articolo 180
Ammissione dei concorrenti..
I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.
I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al ministro motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.
Per i magistrati residenti all’estero, e quelli residenti nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell’ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

Articolo 181
Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore..
Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del consiglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell’aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l’aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.

Articolo 182
Commissione giudicatrice del concorso per titoli..
Il concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal più anziano di essi.
Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.
La commissione è assistita da magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.

Articolo 183
Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti..
Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l’ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161 .
La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell’esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.
Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.
Consegue l’idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.
Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all’art. 148.
La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

Articolo 184
Scrutinio a turno di anzianità..
Il ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.
Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero nella graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 75 magistrati. L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria.
Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.
Si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 179.

Articolo 185
Norme applicabili allo scrutinio..
Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l’osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.
Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale e di procuratore del Re Imperatore.

Articolo 186
Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio..
La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.
Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’art. 167 e nel primo comma dell’art. 170.

Articolo 187
Formazione dell’elenco dei promovibili..
(articolo abrogato)

Articolo 188
Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati.
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 189
Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.
Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del ministero di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Capo IX
Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti

Articolo 190
Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa.
(articolo abrogato)
Articolo 191
Anzianità in caso di cambio di funzioni.
(articolo abrogato)
Articolo 192
Assegnazione delle sedi per tramutamento.
L’assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. L’annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro della giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[ Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] .
All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.
Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell’articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

Articolo 193
Assegnazione delle sedi per promozione.
(articolo abrogato)
Articolo 194
Tramutamenti successivi .
1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.

Articolo 195
Disposizioni speciali.
(articolo abrogato)

Articolo 196
Destinazione di magistrati al Ministero della giustizia.
I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero della giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.
Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l’esercizio delle predette funzioni.

Articolo 197
Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero.
(articolo abrogato)

Articolo 198
Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero.
(articolo abrogato)

Articolo 199
Servizio dei magistrati addetti al Ministero.
Le norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell’articolo seguente.
Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Articolo 200

Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
(articolo abrogato)

Articolo 201
Computo dell’anzianità.
L’anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l’anzianità è determinata dall’ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.
L’anzianità degli uditori è determinata dall’ordine della graduatoria a norma dell’art. 127.
Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.

Articolo 202
Sospensione ed interruzione del servizio.
Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all’anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
Nel caso di sospensione dall’ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell’eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

Articolo 203
Aspettative.
Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.
I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

Capo XII
Degli stipendi e degli assegni

Articolo 204
Stipendi ed assegni fissi.
(articolo abrogato)
Articolo 205
Indennità di rappresentanza.
(articolo abrogato)
Articolo 206
Indennità per i magistrati di corte d’assise.
(articolo abrogato)
Articolo 207
Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali.
(articolo abrogato)
Articolo 208
Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l’ufficio.
(articolo abrogato)
Articolo 209
Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario.
Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’art. 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 209 bis
Determinazione della sede ordinaria di servizio.
Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall’articolo 7-bis.

Capo XIII
Disposizioni speciali

Articolo 210
Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.
Salvo quanto è disposto nell’art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.
I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei.
Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l’espletamento dell’incarico loro affidato, e compatibilmente con l’incarico stesso.
Al cessare dell’incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.

Articolo 211
Divieto di riammissione in magistratura.
Il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.
La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.
Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.
In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali.

Titolo VI
Dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura

(titolo abrogato)

Articolo 212
Consiglio giudiziario presso la corte d’appello..
(articolo abrogato)
Articolo 213
Consiglio superiore della magistratura presso il ministero di grazia e giustizia..
(articolo abrogato)
Articolo 214
Segreteria del consiglio superiore della magistratura..
(articolo abrogato)
Articolo 215
Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura..
(articolo abrogato)
Articolo 216
Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura..
(articolo abrogato)
Articolo 217
Prerogative dei magistrati giudicanti..
(articolo abrogato)
Articolo 218
Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici..
(articolo abrogato)
Articolo 219
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per motivi di incompatibilità..
(articolo abrogato)
Articolo 220
Guarentigie del magistrato in caso di tramutamento di ufficio..
(articolo abrogato)
Articolo 221
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a consigliere di corte di cassazione od equiparato..
(articolo abrogato)
Articolo 222
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio..
(articolo abrogato)
Articolo 223
Destinazione in applicazione di magistrati inamovibili..
(articolo abrogato)
Articolo 224
Dispensa dal servizio e collocamento d’ufficio in aspettativa..
(articolo abrogato)
Articolo 225
Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello a disposizione..
(articolo abrogato)
Articolo 226
Effetti del collocamento a disposizione..
(articolo abrogato)
Articolo 227
Collocamento a riposo per limiti di età..
(articolo abrogato)
Articolo 228
Poteri di sorveglianza spettanti al ministro..
(articolo abrogato)
Articolo 229
Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali..
(articolo abrogato)
Articolo 230
Poteri di sorveglianza del presidente in udienza..
(articolo abrogato)
Articolo 231
Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero..
(articolo abrogato)
Articolo 232
Responsabilità disciplinare dei magistrati..
(articolo abrogato)
Articolo 233
Varie specie di sanzioni..
(articolo abrogato)
Articolo 234
Ammonimento..
(articolo abrogato)
Articolo 235
Altre sanzioni disciplinari..
(articolo abrogato)
Articolo 236
Corte disciplinare per la magistratura..
(articolo abrogato)
Articolo 237
Pubblico ministero presso la corte disciplinare..
(articolo abrogato)
Articolo 238
Costituzione del collegio giudicante..
(articolo abrogato)
Articolo 239
Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale..
(articolo abrogato)
Articolo 240
Effetti disciplinari dei giudicati penali..
(articolo abrogato)
Articolo 241
Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale..
(articolo abrogato)
Articolo 242
Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare..
(articolo abrogato)
Articolo 243
Procedimento disciplinare: atti preliminari..
(articolo abrogato)
Articolo 244
Istruttoria disciplinare..
(articolo abrogato)
Articolo 245
Istruzione nel procedimento disciplinare..
(articolo abrogato)
Articolo 246
Chiusura dell’istruzione. Deliberazioni in camera di consiglio..
(articolo abrogato)
Articolo 247
Fissazione della discussione orale..
(articolo abrogato)
Articolo 248
Discussione nel giudizio disciplinare..
(articolo abrogato)
Articolo 249
Criteri di valutazione degli addebiti disciplinari..
(articolo abrogato)
Articolo 250
Deliberazione..
(articolo abrogato)
Articolo 251
Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti..
(articolo abrogato)
Articolo 252
Gravame avverso i provvedimenti disciplinari..
(articolo abrogato)
Articolo 253
Revisione del procedimento disciplinare..
(articolo abrogato)
Articolo 254
Dispensa dal servizio degli uditori giudiziari..
(articolo abrogato)
Articolo 255
Disposizioni speciali di inquadramento.
(articolo abrogato)
Articolo 256
Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo.
(articolo abrogato)

Articolo 257
Ammissione. Effetti del concorso.
(articolo abrogato)

Articolo 258
Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale ordinario.
(articolo abrogato)
Articolo 259
Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile.
(articolo abrogato)
Articolo 260
Pretori provenienti dall’unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421.
(articolo abrogato)
Articolo 261
Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti.
(articolo abrogato)

Articolo 262
Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale ordinario.
(articolo abrogato)

Articolo 263
Promozioni da conferire entro l’anno 1941 per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati.
(articolo abrogato)

Articolo 264
Promozioni da conferire durante l’anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati.
(articolo abrogato)

Articolo 265
Promozioni da conferire durante l’anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di Appello ed equiparati.
(articolo abrogato)

Articolo 266
Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore.
(articolo abrogato)

Articolo 267
Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore.
(articolo abrogato)

Articolo 268
Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.
I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con la anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

Articolo 269
Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori.
(articolo abrogato)

Articolo 270
Applicazioni di pretori a tribunali e procure del [Re Imperatore].
(articolo abrogato)

Articolo 271
Magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
(articolo abrogato)

Articolo 272
Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello.
(articolo abrogato)

Articolo 273
Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato.
(articolo abrogato)

Articolo 274
Ammissione di vice-pretori onorari all’esame pratico per aggiunto giudiziario.
(articolo abrogato)

Articolo 275
Procedimenti disciplinari pendenti.
(articolo abrogato)

Titolo X
Disposizioni finali

Articolo 276
Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l’esecuzione dell’ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

Articolo 277
Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.
Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.