Consiglio di Stato, sez. III, 12 febbraio 2013, n. 822
Il divieto di rilascio del porto dâarmi a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ed a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertĂ personale per violenza o resistenza allâautoritĂ o per delitti contro la personalitĂ dello Stato o contro lâordine pubblico, il tutto cosĂŹ come previsto dallâart. 43, 1 comma, lettere a) e b) del TULPS, non deve ritenersi quale vincolo assoluto.
La pregressa condanna per delitti violenti non colposi è opponibile allâistanza del privato di detenzione ed uso di armi, solo se vi sia una pluralitĂ di indici concreti ed accertati dâattuale pericolositĂ ed inaffidabilitĂ dellâistante.
Pur potendosi condividere in linea di massima lâassunto secondo cui le condanne per i reati indicati nel ripetuto art. 43, 1 comma., lett. a) e b) assurgano a speciali incapacitĂ ex lege al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di polizia, tali da non esser superate sic et simpliciter dalla mera riabilitazione dellâinteressato, tuttavia non si può trarre da tali vicende il carattere dâirreversibile permanenza del loro effetto ostativo, non superabile da alcuna situazione sopravvenuta.
La P.A. non può considerare le condanne a guisa di fatto preclusivo immodificabile, giacchĂŠ siffatta soggezione perpetua appare, in questo come in altri campi dellâesperienza giuridica, estranea allâordinamento positivo. Ove fosse consentita alla P.A., sempre e comunque una motivazione di rigetto completamente avulsa dalla realtĂ attuale e condizionata da condotte risalenti ad un passato ormai remoto e non piĂš riprodotto, la norma sarebbe cosĂŹ, nella sua irragionevolezza, di dubbia legittimitĂ costituzionale.
Non basta invocare il dato fattuale delle remote condanne per i reati in questione, occorrendo piuttosto procedere ad una concreta prognosi che tenga conto sĂŹ di tali eventi, ma pure dei pregressi rilasci o rinnovi del titolo di polizia, della condotta tenuta dallâinteressato nellâampio lasso di tempo successivo alla condanna, nonchĂŠ di fatti eventualmente sintomatici della pericolositĂ effettiva ed attuale di questi e dâogni altro elemento utile a lumeggiarne la personalitĂ , compresa la riabilitazione.
Consiglio di Stato, sez. III, 12 febbraio 2013, n. 822





