TAR Toscana, sez. I del 12 dicembre 2016, n.1771
Se è vero che la zonizzazione acustica costituisce un esercizio del potere pianificatorio discrezionale che ha lo scopo di migliorare, ove possibile, la situazione, senza quindi limitarsi a fotografare lâesistente, è però indubitabile che la pianificazione acustica non è diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare lâassetto del territorio sotto il distinto profilo della salute ambientale e della salute umana, di talchĂŠ non può ritenersi legittimo lâutilizzo di tale strumento al fine di precostituire le condizioni per una diversa allocazione degli insediamenti urbani.
In ogni caso anche lâeventuale esercizio del potere discrezionale volto a indurre un miglioramento della situazione non può che essere esercitato secondo i principi di proporzionalitĂ e ragionevolezza i quali impongono alla Pubblica Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato tenendo conto delle posizioni di interesse dei privati interessati.
Nella fattispecie il piano di zonizzazione acustica, poi fatto oggetto di annullamento da parte del tribunale amministrativo, sarebbe stato incompatibile con insediamenti industriali lungamente preesistenti, cosĂŹ influendo sullassetto urbanistico di una determinata zona. Diversamente il TAR si è rifatto alla propria precedente giurisprudenza ribadendo che nellâadozione del piano di classificazione acustica, lâart. 4 della legge n. 447/1995 impone al Comune di tenere adeguato conto delle preesistenti destinazioni dâuso delle aree, come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che vi si sono legittimamente insediati (T.A.R. Toscana, sez. II, 4 novembre 2011 n. 1650, id., sez. II, 11 dicembre 2010 n. 6724);
TAR Toscana, sez. I del 12 dicembre 2016, n.1771






