TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009, n. 160
Lâadozione di una variante al PRG non necessita di apposita motivazione
Le scelte effettuate dal Comune in sede di variante al PRG (Piano Regolatore Generale) non necessitano di una motivazione specifica ed ulteriore a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti per lâimpostazione del Piano regolatore stesso, essendo bastevole lâespresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modifica del PRG.
Peraltro, le scelte effettuate dallâAmministrazione allâatto dellâapprovazione del PRG costituiscono apprezzamento di merito sottratto in via generale al sindacato di legittimitĂ del Giudice Amministrativo, a meno che non siano inficiate da errori di fatto, abnorme illogicitĂ o, ancora, da sostanziale incoerenza con lâimpostazione di fondo dellâintervento pianificatorio o manifesta incompatibilitĂ con le caratteristiche oggettive del territorio.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009, n. 160






