TAR Lombardia, sez. II, 26 gennaio 2019, n. 85
Il titolare di un lounge bar posizionato in zona industriale, vicino allâaeroporto, è stato sanzionato dalla polizia locale per non avere limitato il volume della musica del locale. Contro la conseguente ordinanza di severa limitazione dellâorario di apertura (limitato a mezzâora dopo la mezzanotte) lâinteressato ha proposto con successo ricorso al Tar.
Il TAR ha ritenuto le contestazioni del tutto generiche e fondate esclusivamente sulla soggettiva percezione di musica ad alto volume ovvero dellâudibilitĂ della musica allâesterno del locale, senza considerare il fatto che allâesterno del locale non vi sono abitazioni essendo posizionato in unâarea industriale.
Diversamente il verbale avrebbe dovuto fondarsi sullâaccertamento del fatto che la musica o la presenza di persone allâesterno del locali fossero percepibili, oltre il livello di normale tollerabilitĂ e quindi potessero recare danno al riposo e al diritto alla quiete pubblica nelle zone residenziali limitrofe.
Ne discende che il provvedimento impugnato è stato ritenuto privo di adeguata motivazione e del supporto necessario perchĂŠ ai sensi delle vigente normativa e della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea la rilevante limitazione allâesercizio dellâattivitĂ imprenditoriale potesse trovare legittimo riconoscimento.
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TAR Lombardia, sez. II, 26 gennaio 2019, n. 85






