Cassazione penale, sez. III, 19 giugno 2012, n. 39462
Permesso di costruire rilasciato in violazione del piano regolatore edilizio e reato di abuso dâufficio
A norma dellâart. 12, 1 comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 âIl permesso di costruire è rilasciato in conformitĂ alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenteâ. Il successivo art. 13, 1 comma prevede che âIl permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanisticiâ.
Dallâespresso rinvio della norma agli strumenti urbanistici discende che il titolo abitativo edilizio rilasciato senza rispetto del piano regolatore integra, certamente, una âviolazione di leggeâ, rilevante ai fini della configurabilitĂ del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.).
Ă chiaro però che, a tal fine, occorre verificare se detta âviolazione di leggeâ non violi il principio di âstretta legalitĂ â, secondo i contenuti delineati, in materia penale, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 282/90.
Tale principio, infatti, può ritenersi soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge, allorquando la legge determini, con sufficiente specificazione, il fatto cui la sanzione penale è riferita, essendo necessario che la stessa legge consenta di poter distinguere la sfera del lecito da quella dellâillecito, ponendo ai riguardo unâindicazione normativa sufficiente a poter orientare la condotta degli agenti.
Art. 323 cod. pen. Abuso dâufficio
Salvo che il fatto non costituisca un piĂš grave reato, il pubblico ufficiale o lâincaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalitĂ , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sĂŠ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità .
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Cassazione penale, sez. III, 19 giugno 2012, n. 39462






