Cassazione civile, sez. II,12 maggio 2014, n. 10277
Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dallâentitĂ del passivo, non essendo applicabile in via analogica lâart. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto lâaccertamento dellâinsolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimitĂ della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013).
Cassazione civile, sez. II,12 maggio 2014, n. 10277






