Cassazione penale, sez. I, 10 ottobre 2007, n. 37352
ÂŤLa circostanza attenuante prevista dallâart. 62 c.p., n. 1 trova applicazione nei riguardi di un soggetto che commetta un reato in base ad un movente che tragga origine da valori morali e sociali avvertiti e condivisi dalla collettivitĂ .
In questa prospettiva la cd. causa dâonore non può assurgere al rango di circostanza attenuante generale secondo il dettato dellâart. 62 c.p., n. 1, in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, apertamente confliggente con valori ormai acquisiti nella societĂ civile che ricevono un riconoscimento e una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto della vita, la dignitĂ della persona, lâuguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, lâuguaglianza morale e giuridica dei coniugi allâinterno della famiglia, quale societĂ naturale fondata sul matrimonio (Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 1988, n. 12863; Cass., Sez. 1^, 6 marzo 1992, n. 5428; Cass., Sez. 1^, 14 ottobre 1992, n. 9254; Cass., Sez. 1^, 26 settembre 1977, n. 15665).
Pertanto lâomicidio commesso dal marito per salvaguardare lâonore asseritamente offeso da una pretesa relazione sentimentale della moglie e dettato da un malinteso senso dellâorgoglio maschile è lâespressione di uno stato passionale sfavorevolmente valutato dalla comune coscienza etica, in quanto manifestazione di un sentimento riprovevole ed esasperato di superioritĂ maschileÂť
Cassazione penale, sez. I, 10 ottobre 2007, n. 37352






