Cassazione civile, sez. lavoro, 17 dicembre 2018, n. 32601
Come noto a norma dellâart. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati (come derivante dallâiscrizione al relativo ordine professionale), devono, allâatto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede lâautoritĂ giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dellâautoritĂ giudiziaria adita.
Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore della novella agli artt. 125 e 366 c.p.c., introdotta dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e dâinterpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dellâautoritĂ giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del citato R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo allâobbligo prescritto dallâart. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dallâart. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato lâindirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, se lâavvocato fuori distretto ha indicato la PEC, allora tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essergli fatte a quellâindirizzo e non in Cancelleria (v. Cass., Sez. Unite, 20 giugno 2012, n. 10143; cfr., fra le successive conformi, Cass. 11 ottobre 2017, n. 23919, che, in riferimento alla diversa ipotesi, non ricorrente nel ricorso allâesame, dellâelezione di domicilio presso la cancelleria della Corte territoriale in aggiunta allâindicazione della PEC, ha ritenuto la volontaria elezione di domicilio prevalere sulla PEC perchĂŠ frutto di una scelta volontaria del difensore).
Cassazione civile, sez. lavoro, 17 dicembre 2018, n. 32601





