Cassazione civile, sez. lavoro, 4 novembre 2009, n. 23367
L’invio della nota di credito da parte della Cassa forense, quale preavviso dell’iscrizione al ruolo per la riscossione dei contributi insoluti ex art. 18 L. 576/1980, non può considerarsi atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione del contributo se l’atto non perviene a conoscenza della persona cui è destinato, così come previsto dall’art. 1334 c.c. in tema di efficacia degli atti unilaterali, ovvero non intervenga la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, a norma dell’art. 1335 c.c., a seguito del recapito della nota stessa presso il suo indirizzo.
Cassazione civile, sez. lavoro, 4 novembre 2009, n. 23367






