Cassazione civile, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 26553
La comunicazione dati del conducente può avvenire dopo il procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa.
Secondo la Sezione Seconda della Corte di Cassazione in caso di violazioni al Codice della Strada che comportino la decurtazione di punti dalla patente e quindi richiedano la comunicazione dei dati del conducente la stessa può essere posticipata ad un momento successivo alla conclusione del procedimento giurisdizionale o amministrativo (ricorso al prefetto) avvero il verbale sanzionatorio.
Ne consegue che se lâautoritĂ (giudice o prefetto) annulla il verbale di infrazione, allora viene meno la violazione dellâarticolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada, che riguarda lâobbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo entro 60 giorni dalla notificazione del verbale sanzionatorio. Lâobbligo di comunicare i dati del conducente scatta solo se il ricorso viene respinto. In tale caso, lâamministrazione deve inviare un nuovo invito a comunicare i dati.
Secondo il piĂš recente orientamento della Suprema Corte ed in particolare della sezione seconda (Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 3/08/2022) âIn materia di illeciti stradali, la violazione prevista dallâart. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, lâamministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per lâobbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazioneâ.
Altra piĂš recente pronuncia (Sez. 2, Sentenza n. 3022 del 1 febbraio 2024) perseguendo il dichiarato obiettivo di dare continuitĂ a Cass. n. 24012/2022, ha messo in risalto che âla violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dellâinfrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, lâorgano di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de quaâ.
Art. 126 bis comma 2 Codice della Strada
2. Lâorgano da cui dipende lâagente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dĂ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, allâanagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dellâorgano di polizia dellâavvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dellâesito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dellâarticolo 196, deve fornire allâorgano di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, allâorgano di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dellâarticolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ⏠291 a ⏠1.166.
Cassazione civile, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 26553






