Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2016, n. 12870
Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, la Corte ha ritenuto che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno âiure hereditatisâ.
Ribadito il principio sancito dalle sezioni unite nella sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015.
ÂŤIn materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchĂŠ, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilitĂ iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione â nel primo caso â dellâassenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero â nel secondo â della mancanza di utilitĂ di uno spazio di vita brevissimoÂť
Cassazione civile, sez. unite, 22 luglio 2015, n. 15350
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Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2016, n. 12870





