Corte Costituzionale, 20 gennaio 2022, n. 10

Mediazione obbligatoria e gratuito patrocinio: è incostituzionale l’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria con esito positivo.

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1 del Testo Unico Spese di Giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.
È altresì illegittimo l'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
Le disposizioni impugnate violano gli artt. 3, commi 1 e 2, in relazione, rispettivamente, al principio di ragionevolezza e a quello di eguaglianza sostanziale, e l’24, comma 3, Cost.
La disciplina che esclude dal patrocinio a spese dello Stato l'attività prestata in una mediazione obbligatoria ante causam e che ha avuto esito positivo (evitando quindi il ricorso alla via giudiziale) è irragionevole atteso che, anche in tali casi, il procedimento di mediazione costituisce pur sempre una fase del processo, cosicchè l'assistenza prestata nel corso della mediazione deve ricevere il medesimo trattamento di quella resa in una mediazione obbligatoria seguita dal giudizio.
Il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive costituiscono elementi che rendono del tutto distonica e priva di alcuna ragionevole giustificazione l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda.
In tal modo, infatti, il suddetto patrocinio risulta contraddittoriamente escluso proprio nei casi in cui il procedimento di mediazione ha raggiunto, anche grazie all'impegno dei difensori, lo scopo deflattivo prefissato dal legislatore. È inoltre evidente il radicale vulnus arrecato al diritto di difendersi dei non abbienti in un procedimento che, per un verso, è imposto ex lege in specifiche materie e che, per altro verso, è strumentale al giudizio al punto da condizionare l'esercizio del diritto di azione e il relativo esito.

Il gratuito patrocinio nella mediazione obbligatoria a seguito della riforma Cartabia.

A seguito della pronuncia della Consulta il testo del d.lgs. 28/2010 è stato modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia del processo civile) che ha introdotto, tra le altre modifiche, il Capo II bis recante Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale.
Ora è previsto dalla norma che sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria (ovvero nei casi di cui all’articolo 5, comma 1) se è raggiunto l’accordo di conciliazione (art. 15 bis d.lgs. 28/2010).
I requisiti per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono i medesimi previsti per i giudizi civili e quindi occorre essere titolar di un reddito imponibile Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 T.U. spese di Giustizia (DPR 115/2002).
L’istanza per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini della procedura di mediazione è presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

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Corte Costituzionale, 20 gennaio 2022, n. 10