Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2016, n. 1275
Il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante. Nel marchio d’insieme manca l’elemento caratterizzante del singolo elemento, il valore distintivo deriva solo dalla combinazione di tutti gli elementi.
Secondo costante giurisprudenza il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all’elemento costituente il c.d. cuore del marchio, assolutamente protetto per la sua originalità (T. Bologna, 11.07.2009, GADI, 2009, 1065)
Il marchio complesso si distingue dal marchio d’insieme, in cui manca l’elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro insieme. Tale marchio è validamente registrabile solo se, per effetto della combinazione dei suoi componenti, raggiunge quella soglia minima di distanza concettuale dal prodotto o servizio che è all’uopo necessaria (T. Torino, 17.08.2011, D.Ind., 2012, 37).
Nella fattispecie il marchio controverso era costituito dalle parole “Tali & Quali (Le strane coppie)” da due disegni raffiguranti un corpo umano con testa canina e un corpo canino con testa umana, legato al primo da un guinzaglio. Tale marchio, così come descritto, era stato adoperato per identificare una gara di somiglianza tra cani e padroni, circostanza che ha indotto la società titolare del format televisivo “Stelle a quattro zampe” – al cui interno era inserita una gara di somiglianza tra cani e padroni denominata “Tali e quali” – ad attivarsi lamentando la contraffazione del proprio marchio.
Orbene la rienuta natura complessa del marchio descritto sopra e la carenza di capacità caratterizzante del mero sintagma “Tali & Quali” hanno condotto al rigetto della domanda.
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Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2016, n. 1275






