Cassazione civile, sez. III, 30 maggio 2008, n. 14486

L’erronea indicazione della data di cessazione del rapporto contrattuale nell’atto di intimazione di licenza per finita locazione non è rilevante in quanto non vale ad escludere l’inequivoca volontà del locatore di riottenere la disponibilità dell’immobile.
Non sussistono pertanto impedimenti né all’accoglimento della domanda di rilascio sotto il profilo della fondatezza del diniego del rinnovo contrattuale alla scadenza (purché la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l’esercizio della facoltà di diniego, e questo sia stato specificatamente indicato) né all’accoglimento per la scadenza effettiva del contratto, convenzionale o legale, ancorché sia stata indicata appunto una data di scadenza errata.

Cassazione civile, sez. III, 30 maggio 2008, n. 14486